Bonus verde per ristrutturazione giardino – C’è ancora tempo?





C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per richiedere il bonus verde 2021 per rifare il giardino annesso alla propria abitazione





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Vorrei sapere quando scadrà la possibilità di fare domanda e dunque fruire del bonus verde, per chi ha intenzione di ristrutturare il giardino della propria abitazione.

Potete essermi utili?

C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per richiedere il bonus verde 2021 per rifare il giardino annesso alla propria abitazione: è possibile richiedere il bonus senza specifici requisiti ISEE e avere la detrazione fino a 1800 euro per unità immobiliari a uso abitativo.

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36%, su un massimo di 5.000 euro di spesa (1.800 euro), sulle spese relative agli interventi effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati.

È stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12) e prorogato nel 2019 con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 68). Anche nel 2020 è stato reinserito con il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162 fino a quando non c’è stata anche la proroga per il 2021, con l’ultima Legge di Bilancio 2021, valida fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è gestita, nelle varie fasi di richiesta ed erogazione, dall’Agenzia delle Entrate.

Il bonus verde è valido per gli interventi rivolti alle aree verdi degli edifici privati. In pratica, alcuni lavori che riguardano tale ambito, nel limite imposto dalla legge, potranno essere rimborsati.

Chi esegue i lavori anticipa i soldi per l’Intervento e parte di essi gli saranno poi “restituiti” con uno sconto annuale sull’Irpef da pagare. Tale agevolazione fiscale riguarda degli specifici interventi, ovvero:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, recinzioni o pertinenze, realizzazione di pozzi e di impianti d’irrigazione;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • spese di manutenzione e di progettazione, solo se connesse all’esecuzione dei due tipi di interventi precedentemente citati.

L’agevolazione fiscale si applica nella dichiarazione dei redditi e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, calcolate con un limite massimo di spesa di 5.000 euro, fino al massimo di 1.800 euro per ogni unità immobiliare a uso abitativo.

Il beneficio infatti, non è previsto per gli immobili che hanno una destinazione diversa da quella abitativa, come gli uffici e i negozi che sono esclusi da questa agevolazione. In caso di immobili residenziali adibiti promiscuamente, sia come attività commerciale che per l’esercizio di una professione, la detrazione si riduce della metà. In tal caso, quindi è pari a un massimo del 18% sulle spese sostenute, sempre nel tetto massimo di 5.000 euro.

Possono usufruire del bonus verde categorie specifiche come:

  • proprietari dell’immobile;
  • titolari di nuda proprietà;
  • chi ha l’usufrutto;
  • persone che hanno l’immobile in comodato d’uso;
  • inquilini in affitto;
  • case popolari;
  • condomini, enti pubblici o privati che corrispondono l’Ires.

È bene precisare che il bonus verde si riferisce all’immobile su cui si effettuano i lavori. Dunque, chi ha una proprietà o è titolare di diritto sull’immobile può sommare le detrazioni per la spesa sostenuta su ciascun immobile di sua proprietà.

In caso di vendita di un’unità immobiliare dove sono stati eseguiti degli interventi previsti nel bonus verde 2021, la detrazione non utilizzata in parte o del tutto viene trasferita al nuovo proprietario, o a chi lo supplisce nell’immobile, per i rimanenti periodi d’imposta salvo diverso accordo delle parti.

In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette interamente all’erede che conserva la detenzione diretta e materiale dell’unità immobiliare.

Rientrano tra le agevolazioni del bonus verde 2021 anche le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali – anche in questo caso – fino a un massimo di 5.000 euro per le unità immobiliari a uso abitativo.
La differenza è che nel caso dei condomini, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota condominiale a lui imputabile. È opportuno però che la quota condominiale sia stata effettivamente versata al condominio nei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene richiesto lo sconto Irpef.

L’agevolazione, in questo caso, viene ripartita in 10 anni a quote costanti, a partire dall’anno in cui sono state fatte le spese sostenute e in quelli successivi.

Gli interventi ammessi all’agevolazione sono solo quelli innovativi o modificativi delle aree verdi. Invece, la detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavori fatti in economia (ovvero solo con l’acquisto di materiali) e per la manutenzione ordinaria e periodica di giardini condominiali preesistenti.

Tra le spese ammesse per il bonus verde 2021 – sia condominiali che per privati – rientrano quelle per la:

  • riqualificazione prati;
  • realizzazione pozzi;
  • realizzazione impianti d’irrigazione;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliare, recinzioni o pertinenze;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • grandi potature;
  • spese di progettazione sui lavori effettuati successivamente e appartenenti alle precedenti categorie.

Sono escluse dalla detrazione la manutenzione ordinaria e l’acquisto di attrezzature per le aree verdi. Inoltre, non sono ammesse tra le spese detraibili, la manutenzione ordinaria dei giardini già esistenti che non prevedono alcun lavoro modificativo o innovativo e gli interventi in economia fatti dal proprietario.

Per accedere al bonus verde 2021 il pagamento dei lavori eseguiti deve avvenire con mezzi tracciabili, ovvero attraverso carte di credito, bancomat, assegni non trasferibili, bonifico bancario o postale. Le spese devono essere documentate per far fronte ai controlli da parte dell’Agenzia delle entrate nella fase di richiesta dello sconto fiscale.

Per ottenere il bonus verde 2021 è necessario che l’intervento sia certificato con il rilascio, da parte della ditta esecutrice, di una ricevuta fiscale valida ai fini di eventuali accertamenti o di una fattura. Inoltre, è d’obbligo produrre un’autocertificazione dove indicare la somma totale delle spese portate in detrazione, garantendo che si tratti di lavori documentati e reali che rispettano le normative di legge.

Le spese vanno indicate nel quadro “E” del modello 730 dell’anno in cui sono state sostenute, con il codice “12”. La dichiarazione dei redditi interessata sarà sottoposta ai controlli dell’Agenzia delle Entrate che verificherà la documentazione disponibile a supporto dei lavori eseguiti. A differenza di altre agevolazioni come il bonus acqua, l’eco bonus o il Superbonus 110%, per il bonus verde 2021 non è possibile convertire la detrazione Irpef in sconto in fattura o cessione del credito.

L’unico modo per usufruire del rimborso fiscale è attraverso lo sgravio diretto dell’imponibile Irpef: dunque, non si può cedere il credito maturato a banche o altre aziende, né richiedere lo sconto in modo diretto alla ditta esecutrice dei lavori o al fornitore.

Come specificato, nella fase della dichiarazione dei redditi per l’anno interessato, per ottenere il bonus verde bisogna presentare al proprio commercialista, consulente fiscale o a un CAF autorizzato, una serie di documenti, ovvero:

  • fatture o ricevute con codice fiscale del beneficiario della detrazione e descrizione dettagliata dell’intervento effettuato;
  • autocertificazione in cui si attesta che le spese non hanno superato il limite massimo di 5.000 euro previsto della detrazione;
  • documentazione dell’avvenuto pagamento delle spese con mezzi tracciabili;

Nel caso dei condomini, l’amministratore deve presentare la dichiarazione in cui attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge. Inoltre, deve accertare che la somma della quota spettante è stata corrisposta dal condomino. Nei casi in cui un condominio non ha più di 8 condomini o se l’edificio non ha un codice fiscale, i proprietari o inquilini devono presentare l’autocertificazione che attesti i lavori effettuati, oltre ai dati catastali delle singole unità immobiliari.

Per ottenere la detrazione del bonus verde 2021, i pagamenti devono essere fatti con strumenti in grado di consentire la tracciabilità ed è anche obbligatorio utilizzare il cosiddetto “bonifico parlante”. A dire il vero, la normativa non prevede una dicitura specifica per il bonifico bonus verde. Però, l’Agenzia delle Entrate nella circolare n.13 del 19 maggio 2019 ha specificato che il bonifico deve avere una serie di specifiche e dunque, al suo interno devono risultare: la causale del versamento dalla quale si evince il pagamento effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio verde che danno diritto alla detrazione;
codice fiscale del beneficiario della detrazione che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico;
numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.
Se per errore sul bonifico non ci sono tutti i dati richiesti, la detrazione spetterà solo se il contribuente risulterà in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa. In tale atto la ditta dovrà attestare che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati contabilizzati per un intervento soggetto ad agevolazione.

Questa documentazione dovrà essere servita dal contribuente che vuole ottenere la detrazione, al suo consulente fiscale, al commercialista, al CAF nella fase della dichiarazione dei redditi oppure su richiesta presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Su questa documentazione vi saranno poi i controlli dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate nella circolare n.8 del 10 aprile 2019 ha chiarito che il bonus verde è cumulabile con diversi tipi di agevolazioni e bonus da essa gestiti (come il bonus casa, il Superbonus 110% o il bonus acqua 2021).

È opportuno però che non vengano richiesti per lo stesso tipo di intervento.

STOPPISH

7 Ottobre 2021 · Andrea Ricciardi

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