Bonus salute – Tutte le spese detraibili





L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco delle spese sanitarie detraibili, comunicando le novità e le istruzioni per beneficiare delle agevolazioni.





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Ho saputo che l’Agenzia dell’Entrate ha comunicato le novità e le istruzioni per potere accedere ai bonus fiscali sulle spese sanitarie, che riguardano una serie di interventi: vorrei, se possibile, avere il quadro dettagliato della situazione.

Potete essermi utili?

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco delle spese sanitarie detraibili, comunicando le novità e le istruzioni per beneficiare delle agevolazioni: nuove regole sulle agevolazioni per l’acquisto di occhiali, mascherine e tamponi.

L’Agenzia dell’Entrate ha comunicato le novità e le istruzioni per potere accedere ai bonus fiscali sulle spese sanitarie, che riguardano una serie di interventi, prestazioni, farmaci e dispositivi medici.

L’elenco aggiornato delle spese detraibili è riportato nella guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” pubblicata nella sezione dedicato del sito delle Entrate, “l’Agenzia informa”.

Tra le detrazioni previste per legge in materia di Salute rientra anche il cosiddetto ‘bonus vista‘ destinato all’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive ed è rivolto ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro.

Lo sconto fiscale prevede per l’anno in corso un voucher una tantum pari a 50 euro sulle spese effettuate dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con una detrazione solo per la parte eccedente a questo contributo (qui avevamo spiegato come inoltrare la domanda per il ‘bonus vista’, fino a fine anno).

Per coloro che hanno già ricevuto il ‘bonus vista’ nel 2022 ottenendo però un rimborso parziale, la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo dello stesso contributo.

Occhiali da vista e lenti a contatto sono inclusi nella categoria ‘protesi’, nella quale, spiega l’Agenzia “rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità”.

Di seguito l’elenco delle protesi fiscalmente detraibili, ma soltanto a condizione che nello scontrino fiscale o nella fattura sia riportato chiaramente il dispositivo e la persona che sostiene la spesa:

  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

Nella propria guida, l’Agenzia delle Entrate indica tra gli acquisti inclusi tra gli sconti fiscali anche la detrazione Irpef sulle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3.

In tutte e tre le tipologie è necessario verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientri fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura CE.

Rientrano nelle agevolazioni anche le spese per l’esecuzione di tamponi per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, in quanto prestazioni sanitarie diagnostiche.

Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, considerato che le farmacie (sia pubbliche sia private) operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.

Come specificato dall’Agenzia, i tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè quelli fai-da-te utilizzati in ambito domestico, “non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute.

Pertanto, se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, per richiedere la detrazione Irpef è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

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11 Ottobre 2023 · Andrea Ricciardi

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