Bollette luce e conguagli – Come far valere la prescrizione biennale?

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Mi è arrivato, in merito alla bolletta della luce, un conguaglio in riferimento agli ultimi 5 anni: sapevo che il periodo di prescrizione era diventato limitato a due anni.

Devo pagare lo stesso tutto l’importo del conguaglio?

Al contrario, che devo fare?

A partire da marzo 2018, nell’eventualità della ricezione di un maxi conguaglio, spalmato su più anni, della bolletta della luce, i consumatori hanno diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi, poiché la prescrizione è biennale.

Infatti, la prescrizione ridotta da 5 a 2 anni è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 e serve ad evitare di ritrovarsi a pagare somme stratosferiche tutte insieme.

Importi a cui spesso ci si arriva proprio a causa dei ritardi del distributore: ritardate letture, blocco di fatturazioni, contatori rotti, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e via dicendo.

Come sempre, però, gran parte dei consumatori italiani non è al corrente di questo nuovo diritto e delle modalità per esercitarlo.

Ed è proprio su questo che gli operatori fanno leva, continuando a richiedere conguagli che datano a periodi superiori al biennio.

Così l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha inviato una nota ai venditori di energia elettrica in cui impone di informare il consumatore, insieme all’emissione della bolletta, del fatto che non si possono richiedere conguagli per consumi stimati che risalgono a più di due anni indietro.

La comunicazione da parte dell’operatore deve avvenire almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

Il venditore deve tra l’altro fornire indicazioni sulle modalità tracciabili per adempiere all’obbligo: ad esempio posta, e-mail, fax, moduli web.

Pertanto, dalla prossima bolletta le famiglie si troveranno quindi in bolletta questo avviso A partire dal 1 marzo 2018, qualora si riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni,è possibilecontestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Il Suo venditore ha l’obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell’esercizio di questa facoltà. Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 654.

Dunque, qualora il consumatore si veda addebitare in bolletta un conguaglio ultrabiennale, deve comunque seguire una procedura per contestare la fattura.

Innanzitutto bisogna inviare un reclamo scritto al proprio operatore attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.

La risposta dovrà arrivare entro 50 giorni.

Se si supera questo termine si andrà in conciliazione online.

A questo punto o il problema si risolve attraverso la conciliazione online, quindi attraverso la risoluzione stragiudiziale presso l’Autorità dell’energia, passaggio obbligatorio prima di adire le vie giudiziarie, oppure se non si raggiunge l’accordo o non si è soddisfatti di quello raggiunto, si andrà davanti al Giudice di Pace, che però ha un costo e tempi ben più lunghi.

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29 Maggio 2018 · Giovanni Napoletano

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