Fornitura di gas e e/o energia elettrica – Comunicazione interruttiva dei termini quinquennali di prescrizione notificata all’indirizzo del cliente indicato nel contratto


Prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, tutela consumatore gas acqua luce





Ho ricevuto una chiamata da un’agenzia di recupero crediti per 2 bollette (chiusura contratto più ultima bolletta) emesse nel 2013. Allora vivevo in Lombardia, a sesto San Giovanni, in affitto, e il contratto stipulato con ENEL era sicuramente non residente in quanto non ho mai spostato la mia residenza che tutt’ora è in Puglia dove sono tornata stabilmente da fine 2015, e comunque già da settembre 2013 non vivevo più a sesto San Giovanni ma in altro paese in Lombardia.

Ora, mi sono documentata e pare che le bollette cadano in prescrizione dopo 5 anni. Ho fatto presente all’operatore del recupero credito che ormai erano passati 6 anni dal 2013 ma mi ha risposto che loro hanno inviato una notifica nel 2016, sempre però all’indirizzo di domicilio di quell’utenza a sesto San giovanni, e che non importa se io non abbia mai ricevuto nulla, la notifica è valida.

Ora, io, documentandomi, ho letto che la notifica è si valida anche se non viene ritirata, ma deve essere Consegnata se non al destinatario o a parenti prossimi o se messa in giacenza o in casa comunale deve esserlo all’indirizzo di residenza, ove questo non risultasse, all’indirizzo di dimora e poi a quello di domicilio. La mia domanda è : avendo nel contratto stipulato con ENEL i miei documenti in cui è specificata la mia residenza che non è mai cambiata, facilmente reperibile per l’agenzia di recupero crediti, e non avendo mai ricevuto nessuna notifica qui ma solo all’indirizzo di domicilio provvisorio possono vantare effettivamente questo credito? O non essendosi preoccupati di inviarmi notifica alla mia residenza nel termine dei 5 anni le bollette sono effettivamente cadute in prescrizione e le notifiche al domicilio sono nulle?

La questione è assai semplice: nel contratto di fornitura sottoscritto dal cliente, è esplicitamente prevista l’indicazione del recapito per le bollette e per l’invio delle (eventuali) comunicazioni al debitore: Recapito che, solitamente, coincide con l’ubicazione del punto utente in cui viene effettuata la fornitura di gas e/o energia elettrica.

Tuttavia, l’indirizzo ivi indicato vale solo in vigenza di contratto: se nel 2016 il contratto con ENEL era stato chiuso, la comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione avrebbe dovuto essere notificata all’indirizzo del debitore risultante dai registri anagrafici della popolazione residente, a pena di nullità.

Concludendo: se nel 2016 il contratto con Enel era stato chiuso, la comunicazione al debitore andava notificata all’indirizzo di residenza del debitore. Avendola inviata nel luogo indicato in un contratto di fornitura ormai chiuso è come se la notifica della comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione quinquennale non fosse mai avvenuta.

Resta valida, allora, la pretesa dell’importo contenuta nell’ultima bolletta recapitata al cliente, che risulta, però, ad oggi prescritta.

12 Luglio 2019 · Giovanni Napoletano


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Fornitura di gas e e/o energia elettrica – Comunicazione interruttiva dei termini quinquennali di prescrizione notificata all’indirizzo del cliente indicato nel contratto. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.