Diniego pensione di vecchiaia a chi ha maturato i requisiti da lavoratore dipendente a causa di eventuali contributi non versati alla gestione separata?





Pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, pignoramento pensione





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Classe 1953 e compleanno ad agosto prossimo venturo, ho i requisiti per presentare domanda per la pensione di vecchiaia (67 anni e 25 anni di contributi versati): i 25 anni di contributi erano già maturati alla fine del 2012 (con sistema calcolo MISTO). Dal 2014 ho aperto partita iva come consulente grafico e da allora non ho più pagato i contributi minimali INPS (con cartelle esattoriali già in notifica).

A fronte di questi debiti INPS può non accettare la mia domanda di pensione di vecchiaia? Da simulazione l’assegno mensile sarebbe di 748,00 euro. In caso di accettazione quanto ammonterebbe la quota pignorata? Mi sono allarmato perché parlando con un dipendente CAF mi diceva che per debiti l’INPS può non accettare la domanda. Avrei solo la pensione per vivere.

Noi non siamo al corrente di una disposizione normativa che consenta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di rifiutare la pensione a chi ne abbia maturato i requisiti di legge a fronte di contributi dovuti e non versati: è ovvio che questi ultimi non possono concorrere al calcolo dell’importo del rateo di pensione nè gli anni di anzianità contributiva, laddove il contributo non sia stato versato, possono contribuire a determinare il requisito minimo (20 anni) per l’accesso alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età del pensionando.

Ma, nel caso in discussione, il lettore precisa di avere anzianità contributiva pari a 25 anni di contributi dovuti e versati. Sarebbe opportuno chiedere al dipendente CAF il riferimento normativo su cui fondano le sua affermazioni.

Naturalmente, i contributi dovuti e non versati potranno essere recuperati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso l’emissione di cartella esattoriale e pignoramento della pensione, qualora il debitore persistesse nel non voler volontariamente adempiere all’obbligazione.

Alla luce degli importi massimi stabiliti per il 2020 relativamente all’assegno sociale (459,83 euro) nonché ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, la pensione potrà essere pignorata presso l’INPS, solo per l’importo eccedente i 689,74 euro euro, dal momento che il minimo vitale è pari all’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Ne discende che a fronte di un rateo di 748 euro mensili la quota pignorabile ammonterebbe al 20% di (748 – 689,74) euro, ovvero a circa 11 euro e 50 centesimi: l’INPS dovrà augurare lunga e felice vita al proprio debitore sottoposto ad azione esecutiva, per poter sperare di recuperare i contributi assistenziali e previdenziali evasi nel corso della sua attività di lavoro autonomo con partita IVA.

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6 Febbraio 2020 · Tullio Solinas

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