Atto di precetto con esecuzione forzata

Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni, precetto












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Ho 32 anni, un’attività commerciale e un debito con un azienda, per una fornitura del valore di circa 15 mila euro. Purtroppo, nonostante io abbia cercato di sdebitarmi offrendo un pagamento dilazionato di circa 400-500 euro mensili, non è stata accettata questa forma di pagamento.

Ho ricevuto un atto di precetto nel quale c’è scritto che ho 10 giorni per pagare, 2 giorni fa. Vivo con i miei genitori ed ho paura che possano pignorare i loro mobili.

La mia domanda è, se cambiassi residenza durante questi 10 giorni, in un casa arredata non di mia proprietà, rischio lo stesso che vadano nella mia vecchia residenza?

Il rischio che l’ufficiale giudiziario si rechi al vecchio indirizzo di residenza del debitore esiste sempre: può darsi che egli ritenga non necessario accedere nuovamente ai dati registrati negli archivi anagrafici, prima di procedere al pignoramento presso la residenza del debitore, essendo andata a buon fine la recente procedura di notifica, in occasione della consegna del precetto.

Tuttavia se i soggetti che convivevano con il debitore al vecchio indirizzo sono in grado di esibire uno stato di famiglia, certificando la non presenza del debitore in quella casa, il pignoramento potrà essere evitato.

Resta il problema del pignoramento presso la nuova residenza del debitore, anche con contratto di locazione, con comodato d’uso di arredi, elettrodomestici e quant’altro, regolarmente registrato all’Agenzia delle entrate.

In questo caso, si presume che tutto quanto presente nell’abitazione in cui domicilia e risiede il debitore, sia di sua esclusiva proprietà, anche nonostante l’eventuale esibizione del contratto di comodato. Con quest’ultimo, il locatore e comodante, effettivo proprietario dei beni pignorati, dovrà allora adire il giudice delle esecuzioni e opporsi al pignoramento dei beni per ottenere la loro restituzione o la liberazione (qualora il debitore venisse nominato custode dei beni pignorati e non si desse luogo al loro trasporto presso un deposito convenzionato).

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11 Ottobre 2015 · Giorgio Martini

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