Volevo sapere se è possibile richiedere ad ADER tutte le notifiche delle cartelle ed eventuali atti interruttivi della prescrizione? Tale richiesta potrà essere considerata essa stessa un atto interruttivo della prescrizione? Infine se ADER tralasciasse di comunicare qualche docunento valido come atto interruttivo, lo stesso potrebbe essere poi utilizzato in una eventuale controversia? ...
Come deve essere formulato un atto per avere efficacia interruttiva della prescrizione [leggi tutto]
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia ...
Il decreto legge 18/2020 (Cura Italia) all'articolo 67 (comma 4) prevede che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 212/2000, nonché dell'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015. Chiedo: è ufficiale che i termini di prescrizione e decadenza inerenti all'attività degli uffici (ma anche degli enti impositori, di quelli assistenziali e previdenziali e degli agenti della riscossione) non scadono più entro il 31 dicembre dell'anno durante i quali si verifica la sospensione, ma vengono prorogati fino al 31 dicembre “del secondo anno successivo alla fine della sospensione”? Se si, qual è l'anno a cui è da riferire il differimento dei termini di decadenza e prescrizione ai fini dell'accertamento? Infine, il termine individuato ha valore per ogni tipologia di atto oppure ci sono casi particolari? ...