Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se: il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello; il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista; l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista. Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso. Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi: codice 34 - Assegno recante una firma ...
In tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver sottoscritto l'assegno (e non a nome del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto). Ciò in conformità, peraltro, all'articolo 4 della circolare 838/C del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto, né ...