Protesto di assegno rubato o smarrito – la denuncia non salva dalla segnalazione al RIP

Il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche se:

  1. il titolare del conto corrente ha sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria, trasmettendone tempestivamente copia prima della presentazione dell'assegno allo sportello;
  2. il conto corrente è provvisto della liquidità necessaria a coprire l'importo cartolare e l'assegno è sottoscritto con firma conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  3. l'assegno reca una firma di traenza illeggibile e/o non corrispondente a quella depositata presso la banca dal correntista.

Infatti, la banca non ha altra possibilità di condotta se non protestare l'assegno, posto che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non può comunque onorare l'assegno a fronte della sua presentazione per l'incasso.

Le causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi:

  1. codice 34 - Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  2. codice 35 - Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  3. codice 36 - Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme conforme a quella depositata presso la banca dal correntista;
  4. codice 37 - Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso.

Si deve aggiungere che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali "assegno denunciato smarrito o rubato" oppure "assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen" ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.

Questo l'orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nella decisione 208 del 28 gennaio 2011 adottata dal collegio di Milano.

24 Agosto 2014 · Genny Manfredi


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