Assegno comunale per 3 o più figli minori – ISEE ordinario o minorenni?





Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, assegno per il nucleo familiare e assegno familiare





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Vi scrivo per avere dei chiarimenti in merito all’assegno per 3 figli minori: non sono coniugata vivo con i miei tre figli minori e il mio ex compagno, padre dei figli, non vive più con noi da diversi anni e si è fatta una nuova vita (non è stata effettuata nessuna procedura giudiziaria).

Ho presentato domanda al comune per l’erogazione dell’assegno ai 3 figli minori. Ho sempre ricevuto il sussidio allegando ISEE ordinario dove si evince che tale prestazione potrà essere utilizzata alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni. Il mio comune insiste nel dire che questo anno devo presentare ISEE minorenni.

Ho chiesto all’ufficio inps di competenza mi ha detto che per tale prestazione vale l’ISEE ordinario ed è regolato dalla legge 448 art.65 23/12/98. Mi rivolgo a voi e vi chiedo se per tale prestazione è obbligatorio l’ISEE minorenni. Sul sito inps non è previsto e sul modulo del mio comune non è richiesto. Come devo fare? Cosa dice veramente la legge in merito alla richiesta di questa prestazione? Il mio stato di famiglia è composto da me e i miei figli, con il mio ex compagno non abbiamo più nessun rapporto ed è residente in altro comune. Grazie

L’assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori, stabilito dall’articolo 65 della legge 448/1998, è concesso dal Comune di residenza del nucleo familiare, ed è corrisposto a domanda. L’assegno è erogato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni.

L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori viene erogato per un periodo di dodici mesi e tredici mensilità, e per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia della richiedente.

Il beneficio, per l’anno 2019, è concesso alla famiglia anagrafica (stato di famiglia) del richiedente con tre figli minori e nucleo familiare avente un reddito ISEE inferiore a a 8.745,26 euro. Come accennato, l’assegno spetta al richiedente nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale. Trattandosi di una prestazione agevolata riservata ai minorenni bisogna presentare DSU/ISEE minorenni (articolo 7 DPCM 153/2019). Per il 2019, se spettante in misura intera, l’assegno complessivo annuo è pari a euro 1.877,46.

L’articolo 7 del DPCM 159/2013 (che si occupa di ISEE minorenni) stabilisce al comma 1 lettera (e) che ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per certificare l’assenza di vincoli affettivi ed economici fra il genitore non convivente ed i minori, sarà sufficiente presentare istanza ai servizi sociali del Comune di residenza, sottoscrivendo un atto notorio in cui si dichiara che il genitore, non convivente con i bambini, nega di fornire i dati necessari per la compilazione della DSU/ISEE minorenni, e che fra i minori ed il genitore non convivente non sussistono vincoli affettivi ed economici, chiedere che la situazione esistente venga accertata ed attendere l’esito degli accertamenti che devono essere obbligatoriamente effettuati a norma di legge.

A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità, in termini di rapporti economici, fra padre naturale non convivente e figli minorenni, e, a questo punto ISEE ordinario e ISEE minorenni risulteranno coincidenti.

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22 Aprile 2019 · Genny Manfredi

Vorrei precisare meglio la mia situazione: sono separata legalmente e durante il matrimonio sono nate 2 figlie ancora minorenni. Dopo la separazione è nato il terzo figlio avuto con l’ex compagno. L’ex compagno ha riconosciuto il bimbo, ma non vive più con noi e non abbiamo nessun tipo di rapporto.

Sullo stato di famiglia sono io e i tre figli: in questo caso rientro rientro in base al dpcm 159/13 articolo 7 lettera (b), nel mio caso sono esclusa alla presentazione dell’ISEE minorenni?

No signora: deve essere il genitore naturale non convivente con il minore riconosciuto come figlio, a dover essere coniugato con altra donna e/o a dover avere avuto figli da altra donna (diversa dalla madre del minore) per poter essere escluso dal nucleo familiare del minore, portando a far coincidere ISEE ordinario ed ISEE minorenni.

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24 Aprile 2019 · Roberto Petrella

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