Assegno pagato in ritardo ma senza aver corrisposto penale del 10% del valore facciale e le spese

Assegno - procedura di richiamo, CAI, CAI - segnalazione per assegni privi di copertura












Tempo fa ho emesso un assegno, sono stato richiamato ed ho provveduto a coprire l’intero importo, che il beneficiario ha potuto incassare. Purtroppo mi sono scordato di fare la liberatoria entro i 60 giorni (scaduti lunedi 10 giugno), come posso fare per evitare l’iscrizione al CAI? Esiste qualche procedura? Di fatto debbo pagare soltanto la sanzione, l’assegno è stato incassato regolarmente dopo 4 giorni.

Purtroppo, non c’è più nulla da fare: nell’ipotesi di emissione di assegno senza provvista è possibile evitare la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni, l’iscrizione in Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e l’avvio della procedura sanzionatoria amministrativa solo effettuando tempestivamente il cosiddetto pagamento tardivo che comprenda, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi, una penale prevista del 10% (articolo 3 legge assegno) e le eventuali spese per il protesto o la constatazione equivalente; e fornendo alla banca trattaria (la banca presso cui è aperto il conto corrente su cui è tratto l’assegno) la prova dell’avvenuta sanatoria, nei termini e con le modalità stabilite dall’articolo 8 della legge 386/1990 (quietanza del portatore con firma autenticata o pagamento a mezzo di deposito vincolato). La mancata osservanza dell’intera procedura di pagamento tardivo e quindi anche la mancata produzione della quietanza nei perentori termini previsti dalla legge (60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) non consente di evitare l’iscrizione non essendovi al riguardo alcuna discrezionalità da parte della banca.

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12 Giugno 2019 · Ludmilla Karadzic