Assegno di mantenimento a favore di mio figlio con affidamento congiunto – Perché devo pagare tutto io?









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Ho un figlio di 10 anni e mi sono separato un anno e mezzo circa fa: mi è stato imposto il pagamento di un assegno per 1000 euro mensili, dato che mia moglie vive con mio figlio e il suo lavoro non è sufficiente per entrambi.

Il problema è che dato che gli orari del lavoro di mia moglie sono variabili, mio figlio sta spesso, sopratutto durante la settimana, a dormire da me.

Per cui io bado a lui direttamente, con le spese, oltre al versamento dell’assegno.

Dato che più o meno si tratta di affidamento congiunto (sta a casa della mia ex solo un giorno a settimana più della mia) posso richiedere che l’importo dell’assegno venga diminuito?

Purtroppo, anche in caso di affidamento congiunto è considerato necessario ed opportuno l’assegno disposto in favore del genitore presso il quale la prole è prevalentemente collocata.

Infatti, l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è un istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza.

L’assegno disposto in favore del genitore presso il quale la prole è prevalentemente collocata, si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, l’affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario, cioè lei.

Inoltre, il genitore collocatario, sua ex moglie, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.).

Questo principio è ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con recenti sentenze, per cui, niente da fare.

STOPPISH

23 Novembre 2017 · Andrea Ricciardi

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