DOMANDA
Percepisco euro 1250 da lavoratore dipendente: pago mantenimento per figli di 650 euro mensili e mi rimangono 600 euro. In caso di possibile pignoramento dallo stipendio da parte di agenzia entrate e del condominio, equivalente a due volte il quinto, il giudice terrà conto dell’assegno di mantenimento dei figli prevalendolo e lasciandomi il minimo vitale della metà dello stipendio?
RISPOSTA
Va innanzitutto ricordato che per uno stipendio netto di 1250 (euro) e fino a importi di 2500 euro, un eventuale pignoramento della retribuzione, per debiti di natura esattoriale, impegnerà la busta paga solo nella misura del 10%.
Il condominio, agendo in via giudiziale, invece, potrà prelevare un quinto dallo stipendio. Pertanto, nella peggiore delle ipotesi, la retribuzione subirà una trattenuta complessiva operata dal datore di lavoro, per soddisfare i creditori procedenti, pari al 30%.
Le resterà il 70% della busta paga: il giudice non potrà agire diversamente dal momento che non esiste minimo vitale per gli stipendiati o, se vogliamo, il minimo vitale è rappresentato dal divieto, stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, di prelievo complessivo dallo stipendio, per azioni esecutive ed eventuali cessioni, superiore al 50% di quanto spettante al netto di oneri fiscali e contributivi nonché al lordo di eventuali cessioni del quinto e di ulteriori prelievi per pignoramenti pregressi.
Il giudice, in poche parole, deve attenersi ad applicare la normativa vigente e non può tener conto di vicende personali del debitore: anche perchè se lo facesse, il creditore avrebbe buon gioco ad impugnare la sua decisione.
Può tentare di risolvere la delicata situazione destinata potenzialmente a verificarsi in caso di procedure giudiziali avviate da condominio e Agenzia delle Entrate Riscossione, ricorrendo (adesso, prima che i creditori agiscano giudizialmente) ai benefici della legge 3/2012 e presentando al giudice del sovraindebitamento un piano del consumatore che preveda un rientro sostenibile dai debiti finalizzato a soddisfare i creditori e che tenga conto sia degli obblighi di mantenimento assunti nei confronti dei figli, sia delle sue esigenze (minime) di vita.