Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile vanno conteggiate anche le anticipazioni sul TFR già percepite dal coniuge obbligato, a meno che quest'ultimo non dimostri che quelle anticipazioni si riferiscano ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio divorzile oppure coeva alla convivenza matrimoniale o al periodo di separazione personale. Questo il principio giuridico sancito dai giudici della ...
Assegno divorzile pignorabile se versato su conto corrente - Ho capito bene? [leggi tutto]
Quindi se non ho capito male, in riferimento a questa discussione, io posso salvare i miei pochi risparmi, ma se Equitalia decidesse di pignorare il mio conto io non avrei più la disponibilità dell'assegno divorzile; infatti, fino all'esaurimento del debito, con il conto bloccato, il mio ex marito continuerebbe a versare l'assegno, ma io non potrei più prelevare nulla. E' corretto? ...
Divorzio: sì all'assegno divorzile anche dopo la morte dell'ex coniuge. Infatti, può essere ottenuta una quota della pensione di reversibilità anche dopo il decesso dell'ex consorte. Il diritto all'assegno di divorzio può essere riconosciuto anche dopo la morte dell'ex coniuge, se avvenuta nel corso del giudizio. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21598/14. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame il diritto all'assegno divorzile può essere riconosciuto anche dopo la morte dell'ex coniuge, se avvenuta nel corso del giudizio. Dunque, una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge obbligato, spetta alla ex coniuge beneficiario se vi è titolarità dell'assegno divorzile. Ciò, perché il diritto all'assegno divorzile può essere dichiarato anche dopo il decesso dell'ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l'interesse dell'altro coniuge alla pronuncia. ...