Assegno a vuoto

Assegni scoperti, precetto, protesto assegni azione regresso












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Volevo chiedere cosa devo fare trascorsi inutilmente i 60 giorni dall’incasso per il pagamento tardivo di un assegno a vuoto.

Il beneficiario puo’ agire contro il traente, nel caso in cui l’assegno non venga pagato: tale azione, essendo l’assegno rimasto impagato un titolo esecutivo, e’ tipicamente quella che inizia con l’atto di precetto (un’intimazione formale a pagare) per finire col pignoramento e la vendita forzata dei beni del debitore.

Se il portatore agisce direttamente contro il traente (tipicamente nel caso di assegno senza girate) non sono necessarie particolari formalita’ e non e’ necessario né che l’assegno sia stato presentato tempestivamente né che venga levato il protesto o sia stata emessa la dichiarazione della banca detta “constatazione equivalente”.

Come ci ricordano diverse sentenze della Corte di cassazione, l’assegno e’ un titolo esecutivo, anche se esso non e’ stato protestato. Peraltro, l”articolo 45 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, riconosce all’assegno tale efficacia, sia con riferimento al capitale in esso indicato sia con riferimento agli accessori, a prescindere dall’eventuale protesto.

Dunque, il portatore di un assegno puo’ sempre agire contro il traente ed ottenere il pignoramento, anche se l’assegno bancario insoluto non e’ stato presentato tempestivamente in banca per il pagamento o non e’ stato levato il protesto o la constatazione equivalente.

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25 Agosto 2015 · Annapaola Ferri

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