Assegni privi della clausola di non trasferibilità – Arrivano (finalmente) le sanzioni ridotte

Sanzione per assegno privo clausola non trasferibile












Per sbaglio qualche mese fa ho incassato (nemmeno emesso) un assegno di milleduecento euro, purtroppo datato e privo della clausola non trasferibile, per la vendita della mia auto: sia io che l’acquirente della vettura siamo andati incontro ad un inferno.

Ci è stata, infatti, comminata una sanzione di tremila euro a testa.

Se, invece, volessimo procedere all’oblazione dovremmo pagare addirittura il doppio, ovvero seimila euro.

Si era parlato di una sanatoria, ma non se ne è fatto più nulla.

Quando cambierà qualcosa? Questo è un sopruso.

Se ne era parlato tanto, anche in questo blog, della paradossale situazione che vivevano, spesso in buona fede per la stragrande maggioranza, coloro che venivano sanzionati per aver dimenticato di apporre, su carnet di assegni, superiori a mille euro e non aggiornati, la clausola di non trasferibilità.

Sovente la cifra per pagare la sanzione era più grossa di quella, irrisoria, dell’assegno emesso e, addirittura, per procedere all’oblazione si arrivava a richieste folli.

Tutto nasce dal decreto antiriciclaggio, dlgs 231/2007, che, nel 2017, ha recepito la quarta direttiva comunitaria, la quale ha previsto, però, una modifica dell’apparato sanzionatorio, prevedendo penalità molto più pesanti.

Nel dettaglio, se prima la multa prevista era compresa tra l’1 e il 40% dell’importo pagato con l’assegno irregolare, dopo la modifica alle sanzioni era stato fissato un prezzo che poteva variare tra tremila e cinquantamila euro.

Considerando che il diritto all’oblazione consentiva di pagare due volte il minimo della sanzione prevista, si è passato in un colpo dal 2% del valore dell’assegno a seimila euro fissi.

Ovviamente, a risultare penalizzati sono stati gli assegni minori: per esempio, su un pagamento di quattromila euro l’oblazione è schizzata da 80 euro a 6 mila euro.

Il paradosso è ulteriormente esploso nei molti casi segnalati dai malcapitati sanzionati, quando ad esempio il passaggio del titolo è avvenuto all’interno di una famiglia: se un figlio ha pagato una macchina usata dal padre, entrambi sono stati colpiti dalla sanzione con effetti finanziari devastanti per i nuclei interessati.

Così, dopo varie campagne informative, Il Mef si è accorto del problema e ha avviato una ricognizione, prevedendo una sanatoria.

Nello scorso mese di maggio 2018, però, la revisione delle sanzioni si era fermata alla soglia del Consiglio dei ministri che aveva approvato definitivamente il testo del decreto sull’utilizzo dei dati antiriciclaggio da parte delle autorità fiscali.

Adesso, però, si cambia.

La nuova disposizione, approvata con l’emendamento 9.0.7 in Commissione, modifica l’impianto delle sanzioni in caso di mancata indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario (assegni in bianco) e clausola di non trasferibilità in assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro.

In tali casi e per importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione.

Se si prende il caso dei quattromila euro di cui sopra, dunque, l’oblazione si otterrà con 800 euro.

Resta un netto peggioramento rispetto al quadro originario, che scotta soprattutto chi si è trovato in assoluta buona fede in queste vicende, ma d’altra parte un netto miglioramento rispetto all’indicazione secca dei seimila euro.

L’intervento, arriva, finalmente, proprio mentre stavano cominciando i primi decreti sanzionatori con ingiunzione al pagamento.

In questi mesi i soggetti sanzionati si erano raccolti in un gruppo Facebook Maxi sanzione per assegno privo del non trasferibile, per far sentire la propria voce.

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29 Novembre 2018 · Patrizio Oliva