Viviamo in un paese assai strano: se ti porti a casa 600 mila euro, con insider trading, tutto fila liscio. Ma se paghi il funerale di tuo nonno con un assegno di quattromila euro, privo della clausola non trasferibile, allora si scatena il finimondo! (Video)

Premessa

Per rendere chiaro il contesto normativo della paradossale vicenda che verrà nel prosieguo esposta, ricordiamo che l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 231/2007, vieta il trasferimento di una somma di denaro pari o superiore a mille euro, a mezzo di assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità. Tale infrazione è punibile, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del citato decreto legislativo, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.

000 euro a 50.000 euro. Ai sensi dell'articolo 65, comma 9 del decreto legislativo 231/2007 la parte potrà definire il procedimento amministrativo esistente nei suoi confronti con il versamento di € 6.000 più € 5 per versamento.

Il decreto legislativo 231/2007, inoltre, prevede (all'articolo 60 comma 2) la possibilità di definire alcuni procedimenti amministrativi sanzionatori per violazioni della normativa in materia di antiriciclaggio utilizzando l'oblazione, cioè effettuando un pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa contestata.

In pratica, ove la parte decida di aderire all'oblazione, evitando così la prosecuzione della procedura a proprio carico e il conseguente notevole aggravio di oneri, dovrà provvedere al pagamento improrogabilmente entro il termine di 60 giorni dalla notifica della contestazione.

Nel caso, invece, in cui la parte decida di non avvalersi dell'oblazione sarà avviato il procedimento sanzionatorio con l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e che sarà pari ad almeno 3.000 euro nel suo valore minimo fino a € 50.000, oltre alle spese del procedimento (20 euro). Entro trenta giorni dalla data di notifica della contestazione dell'illecito la parte potrà inviare deduzioni difensive, in forma scritta e adeguatamente circostanziate. Eventualmente, ove si decida di dover fornire all'amministrazione altri elementi di giudizio, rispetto agli scritti difensivi, si potrà richiedere l'audizione personale. L'amministrazione esaminerà quindi la documentazione acquisita, procedendo a richiedere ogni ulteriore elemento che ritenga necessario per completare la formazione del proprio convincimento. Come ultimo atto della fase istruttoria verrà acquisito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di antiriciclaggio. Tale parere, non vincolante, riguarderà la sussistenza della violazione e l'entità della eventuale sanzione. L'iter amministrativo si concluderà con l'emissione di un decreto ministeriale che sarà notificato alle parti interessate. Avverso il decreto potrà essere proposto ricorso, personalmente o tramite un legale, avanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla notifica.

Vediamo adesso cosa può accadere se ... Il riciclaggio de Noantri

Qualche mese fa viene a mancare mio nonno, ma non sto a dilungarmi sullo stress che una simile circostanza luttuosa genera, né sull'impatto emotivo che ne consegue tra adempimenti burocratici e necessità di adeguamenti familiari.

Nonna, un’arzilla ultranovantenne, avrebbe voluto saldare in contante, come si faceva ai suoi tempi. Immaginatela che ritira la pensione, esce dalle poste e si avvia verso l’agenzia funebre rischiando uno scippo, uno smarrimento o cos’altro.

Rassicuro nonna che mi occuperò personalmente del pagamento e il 10 agosto saldo il dovuto all'agenzia funebre con un assegno pari a 4.000 euro.

L’assegno viene regolarmente incassato dal titolare delle pompe funebri l’11 agosto presso il proprio istituto di credito.

Il 15 dicembre ricevo una comunicazione dal Ministero Economia e Finanze - Nucleo Antiriciclaggio che mi contesta un illecito applicandomi una sanzione che va da euro 3.000 a 50.000 con proposta di esercitare l’oblazione per euro 6.000 (SEIMILA!!!) entro 60 giorni perché l’assegno a saldo del funerale di nonno manca la clausola non trasferibile.

Torniamo al 10 agosto, quando staccai l’assegno senza scrivere NON TRASFERIBILE. Una dimenticanza, un omissis, avvenuto in perfetta buona fede, tant’è che il titolo di credito è stato prontamente incassato dal beneficiario anch'esso ignaro della mancanza, ed oggi sanzionato al mio pari. Il Ministero intima 6.000 euro a me e altrettanti 6.000 euro all’Agenzia Funebre, totale 12.000 euro per un servizio di soli 4.000 (il 300% del valore!!).

Il libretto assegni con cui ho pagato il funerale risale al 2003 (14 anni fa!), ed è evidente che non rappresenta per me un abituale mezzo di pagamento, tant’è che, la matrice precedente riporta un assegno emesso nel 2006 (11 anni fa!). Il libretto, diversamente da quelli di recente emissione, non riporta stampata l’indicazione non trasferibile. Il mio Istituto di Credito non ha mai provveduto né a richiamare il presente libretto, né ad informarmi sul corretto utilizzo dello stesso. Ma francamente la cosa a questo punto non mi sorprende visto che la segnalazione al Nucleo Antiriciclaggio l’ha fatta proprio la mia banca!!! Una banca che con solerzia applica variazione dei tassi, imposte e commissioni a tutela del proprio interesse, ma che dimentica che il suo cliente sono (sarei) io!!

Per un momento ho ritenuto che si trattasse di un terribile equivoco, facilmente risolvibile perché il pericolo di riciclaggio non è stato nemmeno sfiorato visto e considerato che ho emesso un assegno all’ordine delle Onoranze Funebri Parroni a saldo della relativa fattura e l’assegno è stato immediatamente portato all’incasso.

Se la ratio legislativa è volta alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi delle attività criminose e finanziamento del terrorismo, sono stato e continuo ad essere del tutto estraneo a queste attività. L’assegno non è mai stato girato, sicché la violazione contestata è meramente formale e non sostanziale, perdipiù sproporzionata e non commisurata alla gravità del reato che mi si contesta. Posso considerarmi a tutti gli effetti vittima di una norma incostituzionale. Ho cercato di aiutare mia nonna 90enne distrutta dalla perdita del marito, persona con cui ha vissuto più di 70 anni della sua vita, ed entro nel vortice dell’illegalità.

Mi sono rivolto ad un amico avvocato, ad un altro ancora, ad un commercialista e da tutti la risposta è stata: brutta storia è un’ingiustizia ma difficilmente dimostrabile.

Mi sono recato di persona presso la sede competente per territorio del Nucleo Antiriciclaggio. La responsabile dell’ufficio, mi ha detto un po’ di cose che non fanno che aumentare il mio senso di disagio nel sentirmi vittima di una ingiustizia subita dallo Stato, avvallata dalla spersonalizzazione degli Istituti bancari.

In sintesi i punti chiariti sono:

  1. se decidessi di non esercitare l’oblazione entro 60 giorni dalla notifica della sanzione, mi verrà notificato il decreto con la relativa sanzione per euro 9.000 (NOVEMILA);
  2. potrei provare a chiedere, dando prova di redditi bassi, la riduzione di 1/3 e quindi tornerei ad euro 6.000 (SEIMILA) magari spuntando una rateizzazione in massimo 33 rate;
  3. la norma è entrata in vigore il 4 luglio 2017. Prima di questa data, la sanzione era commisurata al 2% dell’importo del titolo (2% di 4.000 € = 80 €). Oggi la sanzione è pari al 150% (150% di 4.000 € = 6.000 €). La norma non rispettando il principio della proporzionalità tra l’illecito commesso e la relativa sanzione applicata è INCOSTITUZIONALE, ma chi può dimostrarlo?

Il Nucleo Antiriciclaggio, competente anche per la provincia in cui io risiedo, pare che abbia iniziato la propria attività solo dopo due mesi dall'entrata in vigore della nuova norma, proprio perché scettico verso una sanzione palesemente non parametrata. Da settembre 2017 ha inviato più di 12.000 comunicazioni, mi chiedo quanti di questi destinatari sono criminali e quanti ignari cittadini come me?

La nota di chiusura del pericolosissimo reo di riciclaggio

Vi sarei grato se riusciste a pubblicarmi, vorrei dare massima visibilità alla mia vicenda con la speranza di trovare, ahimè, altri sfortunati cittadini per costruire una speranza di class action ed altresì evitare il perpetrarsi di simili circostanze. Vi ringrazio per lo spazio che riuscirete ad offrirmi con tutti gli aggiustamenti che riterrete necessari. Vi autorizzo a pubblicare il mio indirizzo e-mail.

Cordiali saluti, Gian Luigi Aquilini (gianluigi.aquilini@gmail.com)

A questo indirizzo è possibile la visione di un video pubblicato sulla pagina Facebook del Corriere dell'Umbria in cui Franco Bechis illustra la vicenda raccontata in questo articolo.

12 Gennaio 2018 · Patrizio Oliva


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Commenti e domande

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3 risposte a “Viviamo in un paese assai strano: se ti porti a casa 600 mila euro, con insider trading, tutto fila liscio. Ma se paghi il funerale di tuo nonno con un assegno di quattromila euro, privo della clausola non trasferibile, allora si scatena il finimondo! (Video)”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho emesso un assegno provvisto di clausola “non trasferibile” ma ho dimenticato di indicare il beneficiario: la data assegno è 29/09/2017
    l’importo é 11800 euro.

    Mi è stata notificata sanzione di 6000 euro che ho pagato.

    Ma è lecita una cosa del genere??

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La sanzione è prevista dalla legge, ma alcuni sanzionati, colpevoli nello specifico di omessa indicazione del beneficiario in un assegno seppur indicato come non trasferibile (comunque si tratta della stessa tipologia di violazione in cui è incorso lei) si sono ribellati per l’eccessivo importo, ponendo il problema all’attenzione di alcuni parlamentari. Può seguire qui l’evolversi della situazione.

  2. Domenico ferrara ha detto:

    Tempo fa il Giornale aveva segnalato alcuni casi in cui la multa del Fisco era davvero sproporzionata rispetto all’illecito commesso. Gian Luigi Aquilini, impiegato di 44 anni, aveva pagato il funerale del nonno con un assegno di dieci anni fa dell’importo di quattromila euro e aveva ricevuto la notifica del ministero del Tesoro: seimila euro di sanzione se paga entro 60 giorni, altrimenti novemila euro. Stessa multa anche all’agenzia funebre, per una sanzione complessiva di 12 mila euro. Il tutto per due parole mancanti.

    È l’effetto dell’inasprimento delle multe previste dal decreto legge 231/2007 e rese molto più pesanti dal luglio scorso con una circolare passata inosservata. Basti pensare che prima la sanzione era commisurata al 2% dell’importo del titolo. Adesso invece è una vera e propria stangata. È la solita trama italiana: si inaspriscono le sanzioni per colpire i delinquenti ma alla fine lo Stato finisce per accanirsi coi cittadini comuni colpevoli di distrazione o di non essere stati informati a dovere. Per carità, si dice che la legge non ammette ignoranza, ma le nuove norme antiriciclaggio hanno tutte le sembianze di una parossistica mannaia.

    E ora anche l’Abi e il Parlamento sembrano essersene accorti. “L’Abi ha segnalato al ministero dell’Economia e delle Finenza la necessità di trovare un’equa soluzione nei confronti dei cittadini che non penalizzi, con sanzioni sproporzionate, comportamenti riconducibili a meri errori formali e non a volontà di non rispettare la norma”, ha dichiarato Gianfranco Torriero, vicepresidente dell’Abi a L’Adige.

    Di casi simili se ne sono verificati già molti. Un 67enne pensionato mestrino voleva regalare un’automobile al figlio e si è ritrovato con un “sovrapprezzo” statale di seimila euro. Stessa identica cosa è successa a un’ottantenne invalida dell’Orvietano che ha staccato un assegno da diecimila euro per aiutare la figlia: punita anche lei. In tutti questi casi, e chissà quanti altri, l’unica certezza è stata la mancanza di sensibilità del Fisco.

    Ora anche il Parlamento prova a risolvere la questione al fotofinish e, come segnala Il Sole24Ore, ha chiesto al Governo, in un parere che sarà votato martedì della commissione Finanze della Camera, di riparametrare l’ impianto sanzionatorio all’effettiva entità della violazione.

    Il parere scritto dal dem Sergio Boccadutri segnala “l’ opportunità di adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all’ entità dell’ importo trasferito in violazione” e chiede di “assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell’ operazione posta in essere in violazione delle norme, in particolare per le operazioni di importo esiguo”.

    Qualcosa (forse) si muove.

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