Assegni non incassati revocati e conseguenze – ulteriori precisazioni









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In merito alla risposta ricevuta sui 3 assegni non incassati ci tengo a precisare che gli stessi dovevano essere incassati precisamente 10 febbraio, 10 marzo e 10 aprile 2016 e che nessuno in quelle date e neanche successivamente (8 gg, 15gg, 60 gg, eccetera) e’ stato portato all’incasso, per dimenticanza della persona che li aveva ricevuti.

Inoltre gli stessi sono Non trasferibili e per distrazione non li avevo intestati al beneficiario vero e proprio. A maggio dopo 90/60/30 GG. dalle rispettive scadenze, ho richiesto alla banca la revoca dei 3 assegni confermandomi che in ogni caso gli stessi non potevano essere messi comunque all’incasso, visto le date, addirittura la prima era ribadisco FEBBRAIO e a maggio erano trascorsi piu’ di 90 gg.

Inoltre l’idea di denunciare lo smarrimento mi era venuta perché la persona che li ha in mano adesso non potendoli incassare mi ha richiesto nuovi assegni, ma con lui non alcun tipo di rapporto (forniture, lavoro ecc.) e per di piu’ visto il mancato incasso ho esigenza di rifare i conti con l’impresa e dargli solo un eventuale differenza, ma mi preoccupa quello che potrebbe farmi come azione chi li ha adesso, tra l’altro senza alcun giustificativo, perché ripeto non c’e nulla che giustifichi la riemissione dei 3 assegni ad un soggetto con il quale non ho intrattenuto alcun rapporto.

Cosa devo fare per evitare noie o conseguenze?

La questione è articolata e complessa: se è vero, come è vero, che un eventuale precetto notificato per ottenere il pagamento degli assegni da parte dell’attuale intestatario risulterebbe azzardato, perchè in sede di opposizione all’esecuzione lei, presunto debitore, potrebbe eccepire l’insussistenza di qualsiasi rapporto economico sottostante che possa giustificare l’emissione degli assegni al creditore procedente, è altresì indubbio che un assegno non trasferibile non può essere emesso senza alcuna l’indicazione del beneficiario, mentre una denuncia di smarrimento di assegni precompilati con importo e data (senza indicazione del beneficiario) la esporrebbe, comunque, ad una denuncia penale per calunnia.

La quadratura del cerchio è quella offerta dal buon senso, per cui il suo effettivo creditore (il titolare dell’impresa) corrisponde il dovuto all’attuale portatore e beneficiario degli assegni, rientra in possesso dei titoli e li restituisce a lei, traente, dopo la regolazione e la compensazione dei conti che, al momento, risultano in sospeso.

Qualsiasi altra soluzione, diversa da un accordo trilaterale, espone a dei rischi tutti i protagonisti di questa vicenda.

STOPPISH

19 Luglio 2016 · Ludmilla Karadzic

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