Bonus bebé per genitori non conviventi

Bonus bebè, ISEE minorenni












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Siamo due genitori non conviventi e non sposati: la mia compagna risiede con il bambino nato da pochi giorni in una casa intestata a mio padre. Lei non ha reddito, perché studentessa universitaria appena laureata. io risiedo nello stesso paese pero’ con i miei genitori.

Vorrei sapere se nell’isee vengo contato anche io, e se il bonus bebe è di 80 o 160 euro.

Io insegno alle scuole medie ed il mio reddito è sui 18000 mila netto e lordo al di sotto dei 25000.

Il bonus bebé è un assegno dell’importo di 960 euro annui erogato mensilmente (per 80 euro/mese) ai nati dal 1/1/2015 al 31/12/2017 a decorrere dal giorno di nascita e viene corrisposto fino al compimento del terzo anno di età.

Requisito per accedere al bonus bebé è l’appartenenza del nuovo nato ad un nucleo familiare con reddito ISEE fino a 25 mila euro. Il bonus bebé sale a 1.920 euro annui (160 euro al mese) nel caso di reddito ISEE non superiore a 7 mila euro.

Possono accedere al beneficio i figli di cittadini italiani, di uno stato UE o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

E veniamo all’individuazione del nucleo familiare ISEE al fine di accedere al beneficio “bonus bebé” nel caso in cui il neonato sia figlio di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio.

A meno che non ricorrano situazioni particolari: il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore; il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore; sia stato stabilito con provvedimento dell’autorita’ giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; sussista esclusione dalla potesta’ sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita’ competente in materia di servizi sociali la estraneita’ in termini di rapporti affettivi ed economici.

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9 Settembre 2016 · Annapaola Ferri

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