Deposito presso la cancelleria del giudice tutelare del documento di chiusura dell’amministrazione di sostegno in seguito al decesso del beneficiario





Deposito presso la cancelleria del giudice tutelare del documento di chiusura dell'amministrazione di sostegno in seguito al decesso del beneficiario





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Sono stata amministratrice di sostegno di una persona poi defunta: dopo l’ultima udienza il giudice ha disposto che io depositi il resoconto finale dal quale emerga la situazione patrimoniale della persona defunta (e questo già lo sapevo), però non prima di averlo notificato ai possibili eredi (i quali non hanno ancora accettato/rinunciato), e ciò al fine di corredare il deposito con la loro approvazione o osservazioni.

Giorni fa parlandone con uno dei possibili eredi, mi ha riferito che loro non devono approvare nulla, tuttalpiù se un domani sono intenzionati ad accettare l’eredità potrebbero poi decidere di impugnarlo. Insomma, secondo loro questa loro “previa approvazione o osservazioni” decisa dal giudice non è scritta da nessuna parte. Effettivamente, cercando un po’ su internet, sembrerebbe un adempimento “inventato” dal giudice. Come stanno davvero le cose?

L’articolo 412 del codice civile stabilisce che gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice tutelare, possono essere annullati su istanza del pubblico ministero, o degli eredi del beneficiario.

Così come possono essere annullati su istanza degli eredi del beneficiario, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le eventuali azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni che decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno, ovvero dal momento in cui è stato reso noto agli eredi il resoconto finale dello stato patrimoniale del beneficiario defunto.

La normativa codicistica vigente non definisce chi e come debba notificare agli eredi il documento di chiusura dell’amministrazione di sostegno (anche perché l’amministratore di sostegno non è tenuto a conoscere chi siano i chiamati all’eredità del beneficiario premorto, né coloro che fra i chiamati, decidessero di accettare l’eredità): l’amministratore di sostegno, successivamente al decesso del beneficiario, è tenuto esclusivamente al deposito di una relazione di chiusura dell’Amministrazione di Sostegno, come rendiconto finale.

Qualora i chiamati all’eredità che avessero accettato, intendessero ricevere copia di tale relazione finale dovrebbero farne richiesta al giudice tutelare attraverso la cancelleria del tribunale.

Per regolare in modo uniforme la decorrenza della prescrizione del diritto di impugnare il rendiconto finale per tutti gli eredi (infatti, eredi diversi potrebbero chiedere di accedere al rendiconto finale in tempi diversi), potrebbe essere utile, tuttavia, la notifica collettiva e impersonale agli eredi eseguita presso l’ultimo domicilio del de cuius in merito all’avvenuto deposito presso la cancelleria del giudice tutelare del rendiconto di chiusura dell’amministrazione di sostegno. E’ a questo adempimento che, molto probabilmente, si riferiva il giudice tutelare, adempimento che consentirebbe di far decorrere la prescrizione quinquennale, per tutti gli eredi che hanno accettato o accetteranno l’eredità, dalla data di notifica della comunicazione di avvenuto deposito del rendiconto finale presso la cancelleria del giudice tutelare, effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi presso il domicilio del de cuius.

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9 Giugno 2022 · Giorgio Martini

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