Se, anche dopo la dichiarazione di fallimento, un terzo soggetto versa al fallito il corrispettivo per le prestazioni relative ad una nuova attività, egli potrebbe rischiare di vedersi richiedere nuovamente l'importo dal curatore del fallimento con una eccezione di inefficacia del pagamento avvenuto nelle mani del fallito. Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza numero 1724/15, chiarendo che il corrispettivo pagato al fallito per una attività da lui svolta, seppur dopo la dichiarazione di fallimento, può essere acquisito dal curatore, allo scopo di coprire il debito residuo, soltanto in parte, dopo la deduzione delle spese sostenute dal fallito per generare il reddito prodotto, nonché di quanto gli occorre per soddisfare i fabbisogni familiari. Per quanto attiene quest'ultimo aspetto, inoltre, è necessario un provvedimento motivato del giudice che fissi i limiti entro i quali i proventi della nuova attività condotta dal fallito siano destinati al mantenimento suo ...
Nuova definizione agevolata 2023 per i debiti esattoriali [leggi tutto]
Vorrei conoscere, se possibile, i dettagli della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) in merito alla nuova definizione agevolata 2023. ...
Nuova partita Iva chiusa anni fa per debiti con Equitalia [leggi tutto]
IO ero una partita Iva anni fa nel mondo edile, ma dopo qualche anno è arrivata Equitalia da pagare: adesso sto prendendo un distributore e devo riaprirla, vorrei sapere se i debiti con Equitalia mi possono compromettere la mia nuova partita Iva nei confronti del committente. Come posso fare? ...