DOMANDA
Avevo inoltrato domanda per l’assegno per il nucleo familiare all’INPS avendo un figlio di un anno, ma mi è stata respinta in quanto io padre non residente con il figlio (per motivi logistici) ma riconosciuto regolarmente.
La madre non lavora per cui non può richiederli. Sul sito dell’INPS però leggo che gli assegni si rivolgono a figli minorenni residenti o meno con il richiedente.
Ho chiesto spiegazioni nuovamente e mi dicono che non è vero e la residenza è un requisito.
Cosa dovrei fare?
RISPOSTA
Il genitore (privo di autonomo diritto determinato da un rapporto di lavoro dipendente – in pratica privo di lavoro) convivente con il minore nato fuori del matrimonio da genitori comunque non coniugati, può chiedere il pagamento dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente.
Dunque, dovrà essere la madre convivente con il figlio minore riconosciuto dal lavoratore dipendente, non convivente con il figlio minore, a presentare all’INPS la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), autorizzando contestualmente l’INPS a pagare (tramite il datore di lavoro) l’importo del beneficio al padre, lavoratore dipendente non convivente con il figlio minore.
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica: è dunque consigliabile richiedere l’assistenza di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).
12 Febbraio 2020 - Annapaola Ferri
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