Come conoscere la mia posizione in CAI e capire se possibile sanare la situazione?

CAI, CAI - segnalazione per assegni privi di copertura, segnalazione cai carte di credito












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A marzo dello scorso anno ho emesso un assegno di un’altra società e sono stato protestato anche se ho immediatamente regolato l’assegno e fatto la certificazione in comune.

La direttrice della mia banca era nuova, non mi conosceva, e non aveva esperienza in merito ( mi ha detto per giustificarsi). Quindi è scattata una revoca ad emettere assegni che ha bloccato la mia piccola azienda. Di seguito non ho potuto pagare nemmeno la carta di credito ed è scattata altra revoca.

Ecco vorrei sapere la mia situazione CAI al momento, e sapere se possibile come risanare la mia situazione. Nel frattempo la mia banca bcc dei castelli ha fatto l’aggregazione e continua a fare danni e brancolare nel buio.

Chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato al pagamento in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal prefetto del luogo di pagamento (articolo 2 legge 386/1990).

Inoltre, la banca iscrive il nominativo del traente nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) se, entro il termine di sessanta giorni, non viene fornita prova dell’avvenuto pagamento tardivo dell’assegno. L’iscrizione nell’archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni emessi dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista (articolo 9 legge 386/1990).

Il pagamento tardivo, da effettuarsi, come accennato, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, consiste nel versare al beneficiario insoddisfatto il valore facciale dell’assegno (in pratica la somma indicata nel titolo) gravato dagli interessi legali e da una penale del 10% del valore facciale. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita mediante quietanza del beneficiario con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto (articolo 8 legge 386/1990).

Quindi la revoca ad emettere assegni dura sei mesi dalla data di segnalazione in CAI.

L’iscrizione nella CAI per revoca dall’utilizzo di carta di credito dura, invece, due anni. Diversamente dagli assegni (dove il soggetto iscritto non può più utilizzare assegni per il periodo di 6 mesi), l’iscrizione relativa alle carte di pagamento ha valore soltanto informativo: ciascun emittente può quindi autonomamente decidere se rilasciare o meno un’altra carta a un soggetto iscritto nella CAI.

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16 Ottobre 2017 · Ludmilla Karadzic

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