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Aggiornamento del canone di locazione in base alle variazioni dell’indice ISTAT e interessi legali su deposito cauzionale

La normativa vigente prevede che il deposito cauzionale sia produttivo di interessi legali e il canone di locazione possa esser adeguato agli indici ISTAT












Sono affittuaria di un appartamento con contratto per 4 anni, poi tacitamente rinnovatosi, sottoscritto con due anziani coniugi: Deceduti questi, sono subentrati gli eredi che da subito hanno messo in atto un atteggiamento poco urbano nei miei confronti dove tutto faceva intendere che non ero gradita ossia che lasciassi l’immobile, in quanto vogliono venderlo, ed io non sono interessata. In seguito, per una controversia sulla locazione mi hanno citata in giudizio. in sede di conciliazione, tra le varie cose stabilite, accettate e verbalizzate dal mediatore sul verbale conclusivo, leggo e non riesco ad interpretare quanto segue: “Entrambe le parti ESCLUDONO che il canone venga a far data dal (data) rivalutato ai fini ISTAT, così pure entrambe le parti ESCLUDONO che a far data dal (data come prima) il deposito cauzionale pari ad euro (importo), a suo tempo versato dal locatario e che verrà restituito al momento della consegna dell’immobile, rimanga improduttivo di interessi di sorta”. Il quesito che espongo è semplicemente questo: i locatori subentrati devono corrispondere gli interessi sul deposito cauzionale oppure “niente ISTAT e niente interessi. Ringrazio per l’attenzione.

La normativa vigente (articolo 11 legge 392/1978) stabilisce che il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone di locazione: il deposito cauzionale è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Secondo l’articolo 32 della legge 392/1978 le parti sottoscrittrici del contratto di locazione possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta circolante.

Le variazioni in aumento del canone non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La clausola inserita nel verbale di conciliazione di cui si chiede interpretazione esclude, con accordo fra le parti e decorrenza dalla data indicata, sia l’aggiornamento del canone di locazione in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sia l’applicazione degli interessi legali al deposito cauzionale.

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23 Ottobre 2023 · Annapaola Ferri