Acquisto abito danneggiato e rifiuto di sostituzione – Come far valere la garanzia post vendita?





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Ho acquistato in un negozio vicino casa un abito per il battesimo di mio nipote: solo in un secondo momento, a casa, mi sono accorta che il vestito era danneggiato in alcuni punti e mi sono recata nel punto vendita per cambiarlo.

La commessa, però, non ha voluto sentir ragioni, sostenendo che il danno era stato fatto da me e l’abito ormai indossato.

Non esiste qualche norma che tutela noi clienti in questi casi?

Insomma, cosa posso fare?

In linea generale, il venditore è responsabile del prodotto difettoso (sia che si tratti di elettrodomestici, auto, abbigliamento, mobili, pc, telefoni, condizionatori, prodotti alimentari):
la legge infatti stabilisce che l’acquirente ha diritto a una garanzia legale della durata di due anni che può far rivalere sul venditore in tutte quelle situazioni in cui il prodotto risulta difettoso, non funzionante, difforme rispetto a quello ordinato o diverso da quello descritto nella pubblicità.

I rimedi previsti dalla garanzia legale sono:

  1. riparazione o sostituzione del bene (c.d. rimedi primari), che si caratterizzano per i seguenti elementi:
    • sono alternativi, a scelta del consumatore, salvo impossibilità o eccessiva onerosità dell’uno rispetto all’altro;
    • sono senza spese per il consumatore;
    • devono essere posti in essere entro un congruo termine e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
  2. riduzione del prezzo o risoluzione del contratto (c.d. rimedi secondari), che si caratterizzano per i seguenti elementi:
    • sono anch’essi alternativi, a scelta del consumatore;
    • sono attivabili nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose; nel caso in cui riparazione o sostituzione siano tardive rispetto al termine congruo assegnato; nel caso in cui riparazione o sostituzione abbiano provocato notevoli inconvenienti al consumatore.

Pertanto, quando la riparazione o la sostituzione non abbiano dato esito favorevole per il consumatore, egli potrà richiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto (e cioè dovrà restituire la merce con restituzione contestuale del prezzo pagato) o la riduzione del prezzo (il consumatore potrà tenere il bene “difettoso”, ma con il rimborso di una parte del prezzo).

Nel caso della riduzione del prezzo, l’entità della somma da restituire sarà proporzionata all’uso che sia stato fatto della cosa, valutando il singolo caso.

STOPPISH

21 Marzo 2019 · Andrea Ricciardi

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