La normativa vigente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012 - salva suicidi) prevede un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento per un periodo di cinque anni ed è finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alla legge citata. Tuttavia, la norma deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Pertanto, in presenza di un provvedimento che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata. In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con ordinanza 30534/2018. ...
Ad oggi, posso dire di essere lo stereotipo perfetto del consumatore sovraindebitato: prestiti con finanziarie mai onorati, ex creditori e agenzie di recupero crediti che mi perseguitano, più la banca che minaccia di estinguermi il mutuo. Vivo con mia moglie (inoccupata) e mio figlio ancora minorenne, e andiamo avanti con il mio stipendio già pignorato del quinto. Ho deciso di appoggiarmi alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento, ma non sono pratico e mi servirebbe assisstenza. A chi posso rivolgermi? ...
Esdebitazione con legge sovraindebitamento - a chi rivolgersi
Chiedo se sapete a chi mi posso rivolgere nella provincia di Ravenna per farmi assistere alla presentazione della domanda di esdebitazione legge 03/2012; ho provato ad informarmi ma nessuno sa dirmi niente, né tanto meno sanno chi effettua tale pratica. ...