Come beneficiare dell’indennità di disoccupazione corrisposta in unica soluzione per avviare una attività autonoma

La normativa vigente prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Quali le attività che possono essere intraprese? Eccole di seguito indicate:

Attenzione: ai beneficiari di indennità di disoccupazione che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’auto imprenditorialità.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della'indennità di disoccupazione deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

A tal fine, per inizio di attività deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui alla legge 40/2007 (legge per lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’auto imprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.

I contenuti dell'articolo sono stati estratti dalla circolare INPS 174/2017.

26 Novembre 2017 · Tullio Solinas





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