Come beneficiare dell’indennità di disoccupazione corrisposta in unica soluzione per avviare una attività autonoma
La normativa vigente prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Quali le attività che possono essere intraprese? Eccole di seguito indicate:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
- costituzione di società unipersonale (srl, srls e spa) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l'unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
- costituzione o ingresso in società di persone (snc o sas) - in analogia peraltro a quanto era già previsto per l’istituto dell’anticipazione in materia di indennità di mobilità, in quanto il reddito derivante dall'attività svolta dal socio nell'ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa;
- costituzione o ingresso in società di capitali (srl) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall'attività in ambito societario, qualificato anch'esso fiscalmente reddito di impresa.
Attenzione: ai beneficiari di indennità di disoccupazione che rivestono la posizione di socio di capitale conferendo esclusivamente capitale e la cui partecipazione alla società non è riconducibile ad attività di lavoro autonomo o di impresa, non può essere riconosciuto l’incentivo all’auto imprenditorialità.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della'indennità di disoccupazione deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, se la suddetta attività era preesistente o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
A tal fine, per inizio di attività deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa di cui alla legge 40/2007 (legge per lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Le domande intese ad ottenere l’incentivo all’auto imprenditorialità devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di invio della Comunicazione Unica.
I contenuti dell'articolo sono stati estratti dalla circolare INPS 174/2017.