Dichiarazione redditi » Modello 730 e detrazioni interessi passivi mutuo
Dichiarazione redditi: Vi forniamo un piccolo vademecum contenente le principali regole per la corretta detrazione, nel modello 730, degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa.
La prima casa è, senz'altro, il bene primario a cui gli italiani sono più legati, ma sul quale puntualmente ogni anno si concentrano le attenzioni del fisco.
In tema di dichiarazione redditi, però, accanto alle tasse da pagare, vi sono anche delle agevolazioni che riguardano la prima casa.
Infatti, oltre a godere di un regime agevolato in sede di acquisto o di successione, è possibile portare in detrazione con il modello 730 anche il 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo relativo all'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale.
Come purtroppo sappiamo, in tempi non remoti l'agenzia delle entrate ha ulteriormente intensificato i controlli sulle dichiarazioni redditi che presentano tra gli oneri detraibili quelli relativi agli interessi sul mutuo della prima casa.
Occorre quindi prestare la massima attenzione affinché tali pagamenti vengano correttamente inseriti nella dichiarazione dei redditi con il 730, al fine di evitare la revoca dei benefici ottenuti, con il conseguente aggravio di sanzioni e interessi.
Innanzitutto, ricordiamo i principali documenti che devono essere verificati e conservati da parte del contribuente per l'esibizione all'amministrazione finanziaria in caso di verifica della dichiarazione redditi, che sono:
- Quietanze relative al pagamento degli interessi sostenuti nell'anno 2013 (vige il principio di cassa).
- Copia del contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale.
- Contratto di acquisto dell'immobile al fine di verificare i vincoli temporali previsti dalla norma e l'importo dell'atto.
- Autocertificazione che attesti che l'immobile oggetto dell'acquisto è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla normativa e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per la quale lo stesso è stato contratto.
Inoltre, vi forniamo un elenco delle principali regole da rispettare per la corretta detrazione della spesa, sulle quali si concentrano maggiormente gli errori da parte dei contribuenti:
- L'importo massimo detraibile è di euro 4.000,00 (su cui calcolare il 19%) per ciascun intestatario per i mutui contratti prima del 1993 e di 4.000,00 euro complessivi da suddividere tra i cointestatari per i mutui stipulati dopo il 1993.
- In caso d'importo del mutuo superiore al costo dell'acquisto della prima casa, gli interessi non spettano per l'intero importo (sempre nel limite dei 4.000 euro) ma devono essere riparametrati.
- L'unita immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi dal 01.01.1993 al 31.12.2000).
- L'acquisto dell'immobile deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo ( 6 mesi dal 01.01.1993 al 31.12.2000).
- La detrazione spetta soltanto al soggetto che è proprietario o nudo proprietario dell'immobile e non spetta mai all'usufruttuario.
È prevista, inoltre, la possibilità di portare in detrazione la quota d'interessi del coniuge fiscalmente a carico solo per i mutui contratti dal 01 gennaio 1993.
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