Decreto ingiuntivo non notificato correttamente? I rimedi: opposizione all’esecuzione ed opposizione tardiva
In caso di esecuzione forzata, iniziata con un decreto ingiuntivo non notificato correttamente, gli unici rimedi per il debitore sono presentare l’opposizione all'esecuzione o l'opposizione tardiva.
In tema di esecuzione forzata avviata sulla base di un decreto ingiuntivo, infatti, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificata a quella in cui se ne deduce, viceversa, la nullità.
Nel primo caso è proponibile, fintanto che il procedimento esecutivo non si sia concluso, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'articolo 615 codice di procedura civile; nel secondo caso, invece, quello dell'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 codice di procedura civile, da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma.
Questa, in breve, la decisione della Corte di Cassazione con sentenza 1219/14.
I rimedi del debitore contro l’esecuzione forzata quando il decreto ingiuntivo è notificato non correttamente
Cosa succede nel caso venga avviata una esecuzione forzata, come ad esempio un pignoramento, nei confronti di un soggetto e che questi venga a conoscenza che, alla base di tutto ciò, vi era un decreto ingiuntivo notificatogli non correttamente?
Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza sopra citata, dalla quale si evince che, contro l’esecuzione forzata iniziata a seguito di un decreto ingiuntivo, contro il quale sono scaduti i termini per proporre opposizione, il debitore ha a disposizione due rimedi diversi.
Essi variano a seconda che il creditore non abbia notificato il decreto ingiuntivo oppure che la notifica risulti viziata.
Nel primo caso, se il creditore non ha notificato il decreto ingiuntivo (notifica inesistente), il debitore può proporre opposizione all'esecuzione davanti al giudice competente per materia e per territorio fino alla conclusione del processo esecutivo.
Qualora, invece, il creditore non avesse correttamente notificato il decreto ingiuntivo (notifica nulla), il debitore può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione.
Nel caso deciso dagli Ermellini, nella sentenza esaminata, la notifica del decreto ingiuntivo era affetta da nullità per mancato invio dell'avviso di avvenuto deposito dell'atto nell'ufficio postale.
Quindi, il debitore avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e non opposizione al precetto.
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