Piero ciottoli

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 5 post - dal 6 a 10 (di 367 totali)

Il regolamento INPS subordina la concessione del mutuo e l’importo erogabile esclusivamente alla sostenibilità della rata mensile di rimborso rispetto all’entità della pensione percepita, per cui la segnalazione presente nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) non dovrebbe costituire un problema.

Tuttavia, bisogna tener presente che, ai sensi dell’articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la Pubblica Amministrazione (e quindi anche l’INPS) deve verificare se il beneficiario é inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve effettuare il pagamento e deve segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Quindi il vero rischio è rappresentato dal debito esattoriale qualora questo superasse i cinquemila euro comprensivi di interessi, sanzioni eventuali e spese di notifica: insomma l’importo del mutuo potrebbe essere decurtato di una somma di denaro pari al complessivo debito esattoriale (qualora superiore a 5 mila euro).

E’ sicuramente possibile estinguere il debito e cancellare l’ipoteca anche se da qualche anno la trattenuta obbligatoria sulla pensione é in corso: il creditore calcolerà il debito residuo e accetterà di ottenere in un’unica soluzione quanto ancora gli spetta, anche se l’importo risulterà decurtato degli interessi di dilazione temporale.

Non ha alcuna importanza individuare quale 50% dell’immobile è ipotecato: in caso di alienazione dell’appartamento, il 50% del ricavato andrà a soddisfare il debito del comproprietario inadempiente fino a capienza dell’importo garantito dall’ipoteca. Il comproprietario debitore può concedere in comodato gratuito il proprio 50% di proprietà dell’immobile all’altro comproprietario.

27 Settembre 2023 · Piero Ciottoli

A partire dal primo novembre 2023 l’appartamento sarà occupato sine titulo, con tutte le conseguenze del caso, compresa l’eventuale citazione in tribunale per risarcimento dei danni patiti dal proprietario per non aver potuto portare a termine la vendita dell’immobile, magari già perfezionata da una contratto preliminare di compravendita condizionato dal rilascio dell’immobile privo di persone e cose.

Un buon rapporto con il proprietario attuale dovrà essere sicuramente recuperato per poter fruire, senza problemi legali, della breve proroga necessaria ad un ordinato trasferimento della residenza.

25 Settembre 2023 · Piero Ciottoli

La dichiarazione di successione è obbligatoria se l’eredità comprende beni immobili e serve per la liquidazione dell’imposta ipotecaria e catastale oltre che per il calcolo dell’imposta di successione qualora il valore complessivo dei due immobili risultasse superiore al milione di euro.

La dichiarazione di successione si presenta in occasione del decesso del proprietario di beni immobili, a cura dei suoi eredi e non ò collegata alla eventuale successiva vendita dei beni ereditati da parte dei nuovi proprietari.

Sicuramente, solo dopo aver dimostrato di aver adempiuto al versamento delle imposte dovute, gli eredi possono procedere alle volture catastali ed alle registrazioni conseguenti alla titolarità del possesso dei beni immobili acquisiti in eredità. Da questo punto di vista, per potere vendere un immobile acquisito in eredità è necessario che siano state versate le imposte liquidate con la dichiarazione di successione.

22 Settembre 2023 · Piero Ciottoli

Innanzitutto va precisato che, ai sensi dell’articolo 2948 del codice civile, comma 1, numero 3, il diritto al rimborso di pigioni delle case, non versati alla scadenza, si prescrive in cinque anni.

Dunque è chiaro che la pretesa di 30 mila euro di morosità pregressa notificata nel settembre 2023 si riferisce agli ultimi cinque anni, a partire dal 2018. La somma richiesta infatti, se riferita all’ultimo quinquennio, corrisponde ad un canone mensile di 500 euro/mese.

Secondo l’articolo 25 (Decadenza dall’assegnazione), comma 4 del Regolamento della Regione Lombardia del 4 agosto 2017, la decadenza è disposta nei casi in cui ALER accerti la morosità colpevole dell’assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.

Il successivo articolo 6, aggiunge che la decadenza dall’assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione, determina l’obbligo, per l’assegnatario, di rilascio dell’unità abitativa entro un termine non eccedente i sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe.

Probabilmente, dunque, a partire dal 2017 è stata accertata l’occupazione “sine titulo” (abusiva) dell’appartamento da parte dei figli maggiorenni dell’assegnatario decaduto.

Pertanto possiamo affermare che l’originario intestatario è decaduto dall’assegnazione, per morosità, almeno dall’agosto 2017 e che negli ultimi cinque anni decorrenti a ritroso dal settembre 2023 erano tenuti al versamento del canone mensile gli occupanti (abusivi) di fatto.

Per tale motivo, i figli maggiorenni (ad agosto 2017) dell’ex intestatario, decaduto per morosità che hanno continuato ad occupare (abusivamente) l’unità abitativa ALER, saranno probabilmente chiamati a rimborsare i canoni di locazione non versati alla scadenza negli ultimi 5 anni. Ed è anche evidente che, se non sono state notificate pretese di rimborso prima del settembre 2023, colui che è stato sfrattato prima del settembre 2018 non è tenuto a pagare alcunché.

14 Settembre 2023 · Piero Ciottoli

Stai visualizzando 5 post - dal 6 a 10 (di 367 totali)