Società a responsabilità limitata estinta – Fino a quale importo può rispondere il socio per i debiti sociali non soddisfatti?

L’articolo 2495 del codice civile, comma 2, prevede - dopo aver rammentato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione (ferma restando l’estinzione della società) - che dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

La norma esclude che con l’estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, dato che se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui.

Questi debiti si trasferiscono in capo a dei successori e, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato articolo 2495 implica un meccanismo di tipo successorio, nell'intento d’impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto. Questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali di una società a responsabilità limitata non assolte è limitata, appunto, alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società. Il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare che in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata dal socio riscossa.

In conclusione, vale il il principio di diritto secondo il quale, in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’articolo 2495, comma 2, del codice civile, implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione.

Il principio di diritto appena esposto è stato trasfuso nella sentenza della Corte di cassazione 31933/2019.

29 Dicembre 2019 · Patrizio Oliva





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