Condominio, debitori e pubblica gogna – amministratore condannato

Esemplare la sentenza numero 4364, del 29 gennaio 2013, con cui la Corte di Cassazione sancisce il principio secondo il quale l'amministratore di un condominio non può rendere pubblici, tramite affissione sulla porta dell'ascensore, i nomi dei condomini non in regola coi pagamenti, anche se sussiste una situazione di urgenza che impone la riscossione immediata delle quote.

Spiega infatti la Suprema Corte che integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un’assemblea condominiale, con il quale alcuni condomini siano indicati come morosi nel pagamento delle quote condominiali e vengano conseguentemente esclusi dalla fruizione di alcuni servizi, qualora esso sia affisso in un luogo accessibile - non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza di tali fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti.

In pratica, l'amministratore può certamente comunicare i nominativi di chi non è in regola con il pagamento delle quote condominiali, se a chiederglielo è l’assemblea o anche un singolo condomino, ma non può sottoporre a "pubblica gogna" coloro che non hanno versato il dovuto.

Nel caso specifico, come riportato in apertura, l'amministratore aveva affisso l'avviso, con i nomi dei condomini morosi, sulla porta dell'ascensore del palazzo, in tal modo operando una comunicazione percepibile da chiunque avesse frequentato l’immobile e che andava perciò al di là dell'ambito di potenziale interesse della notizia.

30 Gennaio 2013 · Simone di Saintjust





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