Il creditore può avviare contemporaneamente più azioni esecutive nei confronti del debitore

Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (articolo 483 del codice di procedura civile).

Anche la Suprema Corte (sentenza 6019/2017) ha ribadito che l'azione esecutiva può esplicarsi anche nella contemporanea aggressione, in forza di un unico titolo esecutivo, di diversi beni del medesimo debitore, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo.

5 Novembre 2017 · Simone di Saintjust





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