Sono proprietaria di un terreno seminativo proveniente da una donazione paterna che è stato posto in compravendita con terzi mediante una scrittura privata, non registrata, visto che il rogito era dopo qualche mese: il promissario acquirente ha chiesto subito l’affido dei terreni, in attesa del rogito, dato che era già periodo di semina coltura e ho concesso l’affido in quanto persona conosciuta.
Successivamente però non ha voluto rogitare; a meno che il prezzo del terreno non gli fosse calato. Comunque è dal 2010 che sono in contenzioso. Ora, il quesito importante che vorrei chiedere è questo: in tutti questi anni i tributi sono ovviamente arrivati alla sottoscritta (IMU e Consorzio di Bonifica). Però poi stanca di pagare non ho più fatto i versamenti di questi tributi. In seguito sono arrivate lettere di sollecito e infine ingiunzioni a pagare entro cinque giorni con provvedimenti di pignoramento e iscrizione del fermo amministrativo veicoli. Ora, la situazione è questa: ho pensione Inps di circa 1800 euro netti; sulla pensione grava un recupero obbligatorio di un quinto a favore di una finanziaria per un finanziamento non ultimato nella restituzione. L’auto è cointestata a me e al coniuge.
La domanda che più mi preme è questa, qualora intervengono nel conto corrente dove è accreditata la pensione, possono sempre e solo attingere l’eccedenza dei 1500 euro? Possono attingervi tutti gli Enti o ciascuno dopo ogni competenza del primo? Inoltre, tutte le somme che verranno accreditate nel conto corrente sono pignorabili? Datosi che devo ricevere il contributo di sostegno per l’alluvione subita qualche mese fa. Ringrazio sentitamente.
La pensione potrà essere pignorata presso INPS, che, nel caso, applicherà una trattenuta a favore del creditore procedente pari al 20% della parte eccedente il minimo vitale (circa 1007 euro) dell’importo della pensione mensile considerata al netto degli oneri fiscali e al lordo della trattenuta in corso, applicata per il recupero obbligatorio di un quinto a favore della finanziaria creditrice insoddisfatta.
Per quanto attiene il conto corrente, il creditore procedente potrà pignorare tutto il saldo disponibile, ad eccezione di un importo pari al minore fra il triplo del massimo dell’assegno sociale (circa 1509 euro) e la pensione accreditata, che il debitore potrà ritirare, per una sola volta, rivolgendosi ad un funzionario della banca o dell’agenzia di Poste Italiane. Qualora, come spesso accade, altri ratei di pensione venissero accreditati prima del decreto di assegnazione giudiziale delle somme disponibili in conto corrente (e, quindi, prima della liberazione del conto corrente), il creditore procedente potrà ottenere solo il quinto della pensione spettante al debitore (considerata al netto degli oneri fiscali, ma al lordo di trattenute per cessione del quinto e/o per il rimborso coattivo di crediti ordinari – cioè verso privati, banche e finanziarie) ed eccedente il minimo vitale.
29 Luglio 2023 · Ludmilla Karadzic