Rapporto di conto corrente – La banca deve astenersi da qualsiasi movimentazione successiva alla morte del titolare

Il rapporto di conto corrente, in quanto riconducibile al rapporto di mandato, deve ritenersi automaticamente estinto con il decesso del titolare. Infatti, sebbene la normativa concernente il conto corrente bancario non specifichi gli effetti conseguenti al decesso del titolare, tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti vedono nel conto corrente bancario un unico contratto innominato misto con prevalenza delle prestazioni tipiche del contratto di mandato.

La morte del mandante, pertanto, costituisce una delle cause di estinzione del mandato e, quindi, a seguito della morte del titolare il conto corrente si estingue.

Conseguentemente, cessato il rapporto di conto corrente a partire dalla data di decesso del de cuius (ovvero da quella in cui tale decesso sia stato comunicato), la banca deve astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore operazione come, ad esempio, l’addebito delle rate del prestito concesso al defunto o l'esecuzione di RID.

Se a seguito dell’estinzione del rapporto residua un debito a carico del titolare defunto, questo comporta l’obbligo degli eredi di corrispondere alla banca quanto residua, mentre la banca ha l’obbligo di comunicare tempestivamente l’importo dovutole, affinché si possa procedere alla chiusura definitiva dei rapporti ancora pendenti.

Queste le considerazioni svolte dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1931/14.

9 Luglio 2015 · Lilla De Angelis





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!