Conto corrente cointestato a firma disgiunta – Consentire lo svuotamento del conto da parte di uno dei cointestatari può costare caro alla banca

Conto corrente cointestato a firma disgiunta

In tema di responsabilità della banca rispetto alla abusiva gestione, da parte di uno dei cointestatari a danno dell'altro, di un conto corrente cointestato a firma disgiunta, l’ABF ha attribuito rilievo, ai fini dell'obbigo di restituzione imposto alla banca delle somme prelevate, alla circostanza che il prelievo da un conto corrente cointestato a firma disgiunta fosse stato realizzato mediante un’unica operazione; sostanzialmente azzerando le disponibilità del conto, da un soggetto che non aveva sino ad allora operato e che aveva poi versato l’importo su altro conto corrente presso il medesimo istituto.

Quello che segue, il ragionamento logico giuridico che ha condotto l'ABF alla decisione 4334/13.

La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto, fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, salva la prova contraria a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Ad esempio, il regime di contitolarità di un conto corrente, anche a firma disgiunta, potrebbe essere superato ogni qual volta il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risultasse discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, con la conseguenza che si deve escludere che l'altro coniuge possa avanzare diritti sul saldo medesimo, a meno che non si tratti di una donazione indiretta. Ma, anche in questa evenienza, la sussistenza di una donazione dovrebbe comunque emergere dalla ricorrenza di circostanze di fatto non equivoche.

La banca non deve controllare le singole operazioni a firma disgiunta ma è obbligata a vigilare in caso di prelievi anomali

Una corretta applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto dovrebbe indurre la banca a rifiutare operazioni che palesino un carattere del tutto anomalo; anche se le norme di diligenza professionale richiesta alla banca non possono portare automaticamente all'affermazione della sussistenza di un obbligo in capo all’istituto di credito volto a controllare la regolarità delle operazioni nell'ambito di un rapporto regolato in conto corrente a firma disgiunta.

In altri termini, seppure un istituto di credito non può rifiutarsi, di norma, a dar seguito agli ordini di disposizione impartiti da uno dei contestatari di un conto corrente con firma disgiunta, deve al tempo stesso verificare che l’esercizio di detti ordini non avvenga arbitrariamente, in modo da non ledere i corrispondenti diritti sulle medesime somme in capo agli altri contitolari.

Se le somme presenti sul conto corrente a firma disgiunta sono oggetto di conferimenti effettuati esclusivamente dal solo cointestatario A e se quest'ultimo ha operato sempre in via esclusiva sul conto corrente cointestato, nel momento in cui l'altro cointestatario B svuota il conto corrente accreditando la somma prelevata su un altro rapporto a lui esclusivamente riconducibile, la banca è tenuta a coinvolgere l'altro cointestatario A.

Informazione e coinvolgimento si rendono assolutamente necessari quando il prelievo (volto sostanzialmente ad azzerare la posta attiva) avvenga mediante un'unica operazione, posta in essere dal cointestatario che mai aveva sino ad allora operato e finalizzata al versamento del relativo importo su altro conto corrente presso il medesimo istituto, intestato proprio al cointestatario prelevante.

La negligenza che necessariamente va posta a carico alla banca qualora consenta lo svuotamento del conto corrente cointestato, seppure a firma disgiunta, al cointestatario B senza informare e/o coinvolgere il cointestatario A, comporta un danno patrimoniale per il cointestatario A, che deve essere risarcito con la restituzione dell’importo prelevato.

8 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero





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