Conto corrente cointestato a firma disgiunta – La delega ad un terzo può essere conferita solo congiuntamente

E' legittimo il comportamento della banca che, nel caso di un conto corrente cointestato a firma disgiunta, consente ad uno solo dei cointestatari di conferire ad un terzo soggetto delega ad operare e disporre del conto corrente?

Com'è noto, in un conto corrente cointestato a firma disgiunta, tutti i cointestatari hanno facoltà di compiere operazioni anche separatamente. Ne deriva che la banca, presso la quale viene intrattenuto il rapporto di conto corrente cointestato con firme disgiunte dei contitolari, non potrebbe rifiutarsi di dar seguito all'ordine impartito da uno di questi.

Tuttavia, il discorso è diverso quando si affronta il problema del conferimento ad un soggetto terzo della delega ad operare e disporre relativamente ad un conto corrente cointestato, seppure a firma disgiunta. A tal proposito, va rilevato che le condizioni generali del contratto tipo di conto corrente prevedono che la delega debba essere conferita da entrambi i contitolari del rapporto. Ne deriva che la delega posta in essere da uno solo dei due cointestatari non può dirsi valida, con conseguente inesistenza del conferimento del potere rappresentativo. Pertanto tutti gli importi prelevati dal terzo, privo di valida delega, devono essere restituiti dalla banca alla disponibilità in conto corrente.

In questi termini si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4334/13.

26 Settembre 2014 · Simone di Saintjust





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