Come si ottiene la riabilitazione dei protesti?

Per un caso fortuito, ho subito il protesto di due assegni. Mi è stato detto che è possibile ottenere la riabilitazione. In che modo?

Grazie per la risposta, Antonio
I nominativi dei soggetti insolventi vengono inseriti in un apposito elenco, denominato Cattivi pagatori, tramite la procedura del protesto. I pubblici ufficiali abilitati al protesto (notai, per esempio) sono tenuti a compilare l’atto di protesto (la cosiddetta levata di protesto) e a comunicare i dati dei cattivi pagatori alla camera di commercio.

Se il protestato non dovesse effettuare il pagamento in questione, subirebbe due conseguenze: il pignoramento (se il creditore prosegue nell’attività giudiziale) ed una permanenza di 5 anni nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti trascorsi i quali la cancellazione avviene automaticamente.

La cancellazione del protesto in caso di pagamento entro 12 mesi

La legge 235 del 2000 ha allungato la durata del periodo in cui è possibile ottenere la cancellazione del protesto dal relativo bollettino, passando dai precedenti 60 giorni agli attuali 12 mesi. La procedura prevede la compilazione di un’apposita istanza rivolta al presidente della competente camera di commercio e la corresponsione dell'importo dovuto maggiorato degli interessi maturati, delle spese del protesto, quelle del precetto (l’intimazione a pagare a mezzo avvocato) e quelle per il procedure esecutive eventualmente intentate (per es. l’ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento e quelle successive).

La riabilitazione dei protesti

Qualora l’interessato procedesse al pagamento, anteriormente sia al pignoramento che al trascorrere di un anno dall'iscrizione, la cancellazione potrà avvenire in modo completo. Passato un anno senza subire ulteriori procedure di insolvenza è possibile richiedere la riabilitazione dal protesto, presentando richiesta al Presidente del Tribunale. Ottenuto il decreto di riabilitazione dal protesto, si può richiedere la cancellazione definitiva dagli elenchi al Presidente della Camera di Commercio. Qualora l’istanza non venisse accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile fare ricorso al Giudice di Pace.

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30 Ottobre 2008 · Ludmilla Karadzic