Eredità e successione – Collazione e azione di riduzione » Differenze

Poiché la collazione obbliga i coeredi accettanti a conferire nell'asse ereditario i beni ricevuti con donazioni, essa può raggiungere il risultato di eliminare le eventuali lesioni di legittima realizzati attraverso tali atti, senza necessità del ricorso alla tutela apprestata dalla legge per la quota di legittima.

Tuttavia l'eventualità che la collazione, tramite il rientro del bene donato nella massa da dividere, possa sortire l'effetto di porre rimedio a una lesione di legittima non significa che la collazione debba essere intesa come strumento per reintegrare la legittima.

Infatti non tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius sono soggette a collazione, ma solo quelle a favore del coniuge e del discendente.

Inoltre, in base all'articolo 559 del codice civile le donazioni (non soggette a collazione) non si riducono proporzionalmente come le disposizioni testamentarie, ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale norma consente al legittimario di aggredire la donazione meno recente solo quando la riduzione della donazione più recente non sia stata sufficiente a reintegrare la quota riservata al legittimario.

Nella riunione fittizia (in quanto diretta a ricostruire l’intero patrimonio del de cuius, che la legge considera come termine di riferimento per la determinazione della quota disponibile e di riflesso per quella delle quote di riserva) rientrano anche le donazioni dissimulate con atti di vendita.

L'erede legittimario può proporre contestualmente all’azione di simulazione una domanda di riduzione della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell’asse ereditario e che la quota a lui spettante va calcolata tenendo conto del bene stesso

Queste le indicazioni di diritto fornite dalla Corte di cassazione con la sentenza 12317/2019.

12 Maggio 2019 · Annapaola Ferri





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