Eredità e successione – Collazione e disposizione testamentaria di dispensa dalla collazione

Come è noto, i figli del de cuius e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile - collazione).

In sede di domanda giudiziale di divisione dell'eredità (Cassazione 15131/2005), si procede a riduzione delle disposizioni testamentarie per i legittimari (tutti gli altri sono legatari). Si procede a collazione e la divisione viene effettuata, fra i legittimari, in osservanza allo schema di divisione dell'eredità regolata con testamento, costituita dalle quote lasciate ai legittimari ed alle donazioni effettuate in vita a coniuge, figli e nipoti del de cuius.

I legittimari compensano fra loro le quote di eredità a cui hanno diritto secondo la legge.

L'obbligo della collazione sorge automaticamente e i beni donati in vita dal de cuius devono essere conferiti indipendentemente da una espressa richiesta, essendo sufficiente, a tal fine, la proposizione della domanda di accertamento della lesione della quota di legittima e di riduzione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire (Corte di cassazione 8510/2018).

La collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla corrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni al coniuge e ai figli, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione. Funzione della collazione è, dunque, quella di conservare fra gli eredi la proporzione stabilita nel testamento o nella legge, permettendo ai coeredi, che siano il coniuge o il discendente, di conteggiare il valore della quota non solo sui beni relitti (lasciati dal defunto), ma anche sui beni donati a taluno di loro. Il criterio di ripartizione, tenuto dal testatore o stabilito dalla legge, è operante anche in sede di collazione.

Una diversa volontà del de cuius, manifestata attraverso un atto di dispensa formalmente valido, trova unico limite nella intangibilità dei diritti dei legittimari. La dispensa dalla collazione, cioè, sottrae il donatario del conferimento, ma non comporta l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile. In altre parole, la dispensa da collazione non sottrae la donazione dalla riduzione se essa sia lesiva della legittima altrui. Infatti, come stabilisce l'articolo 737 del codice civile, La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile al de cuius.

Si tratta dei principi giuridici che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 12317/2019.

11 Maggio 2019 · Patrizio Oliva


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!