Clonazione di un assegno – la banca è sempre responsabile

Può capitare che, a seguito di una verifica on line del vostro estratto conto, vi accorgiate dell'addebito di un assegno mai emesso e che il titolo di credito addebitato risulti contrassegnato dallo stesso numero di matricola di un modulo del carnet ancora in vostro possesso.

Correte trafelati in banca e vi sentite spiegare dal solito direttore tracotante che:

  1. la verifica del titolo prodotto è avvenuta in maniera conforme alla diligenza del buon banchiere, non essendo stato rilevato alcun segno d'alterazione, contraffazione o altre difformità;
  2. la sottoscrizione dell'assegno è conforme alla vostra firma, come rappresentata dal relativo specimen;
  3. sussiste, evidentemente, un difetto di custodia del carnet degli assegni da parte vostra.

Insomma, secondo lui, il conto corrente si è alleggerito, l'assegno non è stato mai emesso, nè rubato o smarrito, ma la colpa di quanto accaduto è, inspiegabilmente, soltanto vostra!

Siamo, evidentemente, di fronte al caso di una clonazione pressoché perfetta dell'assegno, non essendo stato rilevato alcun segno evidente di alterazione, contraffazione e/o difformità del titolo ed essendo, per di più, la firma apposta assolutamente identica a quella a suo tempo depositata dal cliente nel relativo specimen depositato presso l'intermediario.

Risulta peraltro accertato che l'autore dell'illecito non ha utilizzato un assegno smarrito o sottratto al cliente, potendo quest'ultimo dimostrare il possesso del corrispondente titolo di credito in bianco recante gli identici numeri identificativi e le stesse caratteristiche di quello utilizzato per il prelievo fraudolento.

E, quindi, non può ricorrere nei confronti del cliente alcun giudizio di negligenza o di responsabilità nella custodia del carnet di assegni a suo tempo consegnatigli per trarre sul conto corrente acceso presso la banca.

Né, risulta possibile imputare alcunché al cliente in punto di contraffazione della firma. Salvo a voler supporre un suo indimostrato (e, allo stato, indimostrabile) concorso alla commissione dell'illecito.

Piuttosto, va osservato che a fronte della descritta assenza di colpa del cliente, ricorre, nel caso illustrato, un'ipotesi di allocazione del rischio legato alla falsificazione del titolo in capo alla banca, in termini di diligenza posta a carico del professionista (articolo 1176, co. 2, cod, civ.) la cui valutazione sconta i rischi tipici della professione di riferimento assumendo come parametro relativo quello della figura dell'accorto banchiere (Cass., 12 giugno 2007, numero 13777) e che si concreta, in particolare nella necessaria adozione delle misure di natura tecnica idonee (accorgimenti tecnici e grafici necessari per evitare la contraffazione degli assegni) a garantire la sicurezza per il cliente del servizio offerto.

Del resto, anche per le frodi informatiche sui conti on line, ad esempio, viene riconosciuta una responsabilità dell'intermediario per non aver adottato tutte le moderne tecnologie che rendano impossibile o particolarmente difficoltosa la perpetrazione di illeciti. Diversamente si arriverebbe ad attribuire il danno (o la responsabilità dello stesso) a soggetti (i clienti) che non sono in grado di determinare alcun apporto causale rispetto all'evento.

Il non aver adottato accorgimenti idonei a escludere rischi di clonazione dell'assegno non può, in assenza di difetti di diligenza del cliente, che comportare a carico della banca l'attribuzione della responsabilità per la falsificazione dell'assegno.

Così, in sostanza, conclude l'ABF nella decisione numero 2218 del 18 ottobre 2011.

1 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic





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