Se il creditore concede il prestito dietro cessione del quinto in violazione alle norme che ne vieterebbero l’erogazione
L'articolo 39 del dpr 180/1950 dispone il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l’estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Ma cosa succede se viene comunque consesso un prestito dietro cessione del quinto in violazione della norma appena richiamata? Al quesito ha risposto il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con la decisione 5762/2016.
Secondo gli arbitri, la violazione del disposto di legge in materia di termini minimi da rispettare per la stipula di un nuovo contratto di finanziamento, in pendenza di un finanziamento precedente, integra un illecito che legittima la pretesa risarcitoria del beneficiario del finanziamento.
La stessa Banca d’Italia, osservano i decidenti, nella sua comunicazione 10 novembre 2009, rileva che, disattendendo le previsioni legislative in materia, viene frequentemente concesso il rinnovo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione prima che siano decorsi i due quinti della durata degli stessi fissata per legge. Tale prassi comporta, tra l'altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni percepite sia dall'ente erogatore, sia dalla rete distributiva, siano applicate all'ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di cessione del quinto potrebbe, inoltre, comportare una riclassificazione dei crediti ad altra categoria di finanziamenti ai fini della legge sull'usura con ulteriore, potenziale esposizione del creditore erogante il prestito a rischi legali e reputazionali. In ordine al mancato rispetto delle disposizioni in materia di termini minimi per il rinnovo delle operazioni e di retrocessione alla clientela degli importi alla stessa spettanti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si fa presente che la loro violazione sistematica viene valutata da questo Istituto come una grave violazione di norme di legge.
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