Cessione del quinto dello stipendio e pignoramento

La legge disciplina l'ipotesi del cumulo della cessione con uno o più eventuali pignoramenti della retribuzione. Il cumulo può verificarsi in due distinte ipotesi, in relazione alle quali il legislatore fissa precisi limiti quantitativi.

Qualora la retribuzione del lavoratore sia già gravata da una trattenuta a titolo di pignoramento e successivamente il medesimo stipuli un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione della retribuzione, la quota di stipendio "cedibile" dal dipendente non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (considerata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota "vincolata" dal pignoramento; in ogni caso, la quota "ceduta" non può essere superiore ad un quinto della retribuzione complessiva netta.

Ad esempio - la retribuzione netta del lavoratore è 900 euro; un creditore del dipendente, ne ha già ottenuto il pignoramento nei limiti di un quinto della stessa (pari a 180 euro); successivamente il dipendente stipula un contratto di cessione di quote dello stipendio pari a 160 euro mensili: l'azienda può dar corso anche alla trattenuta a titolo di cessione (in aggiunta a quella effettuata a titolo di pignoramento) in quanto la rata stabilita dalla società finanziaria è inferiore alla differenza tra i 2/5 della retribuzione netta (360 euro) e la quota pignorata (180 euro) ed è altresì inferiore a 1/5 (180 euro) della retribuzione netta complessiva.

Se invece il dipendente ha stipulato un contratto di cessione della retribuzione e successivamente al datore di lavoro viene notificato un atto di pignoramento, la quota aggredibile dal creditore pignorante è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota già ceduta dal lavoratore.

Ad esempio, supponiamo che la retribuzione netta del dipendente sia pari a 900 euro e che il lavoratore subisca mensilmente una trattenuta a titolo di cessione dello stipendio pari a 160 euro: la quota di retribuzione aggredibile mediante pignoramento è pari a 290 euro ossia la differenza tra la metà della retribuzione (450 euro) e la quota ceduta destinata all'estinzione del finanziamento.

27 Marzo 2014 · Annapaola Ferri


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6 risposte a “Cessione del quinto dello stipendio e pignoramento”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno,

    è arrivato decreto pignoramento stipendio. Devo presentarmi in tribunale, ma il fatto è che il terzo debitore è un ex datore di lavoro presso il quale ho smesso di lavorare un anno fa….devo andare ugualmente all’udienza o posso evitare visto che non avranno nulla su cui chiedere il pignoramento?
    Attendo cortese riscontro, grazie

    G.L.

    • Evidentemente il creditore ha sbagliato a colpire: se si presenta all’udienza il giudice potrebbe chiederle chi è il nuovo datore di lavoro. Meglio se quel giorno si mette in malattia con certificato medico, a scanso di equivoci (a volte il giudice si irrita se il debitore non si presenta).

  2. Anonymous user ha detto:

    Volevo sapere se quando pignorano un quinto dello stipendio viene toccata la trasferta Italia e l’assegno della bambina.
    Un esempio:
    Stipendio base di 550 euro che comprende tredicesima e tfr
    Trasferta Italia 300 euro
    Assegno bambina 130 euro
    Per un totale di 930 euro.
    La mia domanda è il pignoramento lo fanno su tutto o solo sulle 550? Anche perché nella mia azienda ogni 15 ci vien fatto l’acconto di 400 euro quindi a fine mese la mia busta paga e di 530 euro.

    • Gli assegni familiari (ammesso che lei si riferisca a tale beneficio corrisposto dall’INPS quando scrive di assegno alla bambina) non rientrano nelle voci stipendiali e pertanto non sono pignorabili dal creditore procedente. Diverso è il discorso relativo all’importo erogato come “Trasferta Italia”. Il giudice valuta se trattasi di un rimborso spese forfetario, come tale escluso dal pignoramento, oppure di una voce stipendiale, vera e propria, svincolata da eventuali spese sostenute dal lavoratore: nel quale ultimo caso viene comunque prelevato il 20% dell’importo corrisposto al debitore.

  3. bonkard66 ha detto:

    L’esempio dei 900 euro mensili corrisponde alla mia situazione.La differenza è di pochi euro.Trattenuta 172 euro cessione quinto.Trattenuta pignoramento 80 euro da gennaio/14,il cedolino riporta accantonamento.Tuttoggi nessuna comunicazione da parte del inps .La cessione del quinto e decennale,sono 4 anni che la pago,posso chiedere ulteriore cessione del quinto della pensione.Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se si tratta di una cessione del quinto, allora il pignoramento della pensione può benissimo coesistere. La cessione del quinto può essere concessa con una rata mensile che non può superare il 20% dello stipendio netto.

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