Cessione del quinto dello stipendio e pignoramento

La legge disciplina l'ipotesi del cumulo della cessione con uno o più eventuali pignoramenti della retribuzione. Il cumulo può verificarsi in due distinte ipotesi, in relazione alle quali il legislatore fissa precisi limiti quantitativi.

Qualora la retribuzione del lavoratore sia già gravata da una trattenuta a titolo di pignoramento e successivamente il medesimo stipuli un contratto di finanziamento da estinguersi mediante cessione della retribuzione, la quota di stipendio "cedibile" dal dipendente non può eccedere la differenza tra i due quinti della retribuzione (considerata al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota "vincolata" dal pignoramento; in ogni caso, la quota "ceduta" non può essere superiore ad un quinto della retribuzione complessiva netta.

Ad esempio - la retribuzione netta del lavoratore è 900 euro; un creditore del dipendente, ne ha già ottenuto il pignoramento nei limiti di un quinto della stessa (pari a 180 euro); successivamente il dipendente stipula un contratto di cessione di quote dello stipendio pari a 160 euro mensili: l'azienda può dar corso anche alla trattenuta a titolo di cessione (in aggiunta a quella effettuata a titolo di pignoramento) in quanto la rata stabilita dalla società finanziaria è inferiore alla differenza tra i 2/5 della retribuzione netta (360 euro) e la quota pignorata (180 euro) ed è altresì inferiore a 1/5 (180 euro) della retribuzione netta complessiva.

Se invece il dipendente ha stipulato un contratto di cessione della retribuzione e successivamente al datore di lavoro viene notificato un atto di pignoramento, la quota aggredibile dal creditore pignorante è costituita dalla differenza tra la metà dello stipendio (al netto delle trattenute fiscali e previdenziali) e la quota già ceduta dal lavoratore.

Ad esempio, supponiamo che la retribuzione netta del dipendente sia pari a 900 euro e che il lavoratore subisca mensilmente una trattenuta a titolo di cessione dello stipendio pari a 160 euro: la quota di retribuzione aggredibile mediante pignoramento è pari a 290 euro ossia la differenza tra la metà della retribuzione (450 euro) e la quota ceduta destinata all'estinzione del finanziamento.

27 Marzo 2014 · Annapaola Ferri





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