cambiali - cancellazione protesto e riabilitazione


Protesti – come procedere d’urgenza per la cancellazione

9 Giugno 2012 - Antonella Pedone


Procedura d'urgenza per la cancellazione dei protesti Il debitore protestato può adire il giudice ordinario per chiedere in via d'urgenza la cancellazione di protesti Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno per la prima volta dato un'indicazione uniforme sull'esatta interpretazione ed applicazione dell'articolo 4 della Legge numero 77/55 (come riformato dalla Legge numero 235/00) relativamente al procedimento di cancellazione del protesto dal RIP. nonchè sulla definizione della posizione giuridica in capo al soggetto protestato interessato alla cancellazione del proprio nominativo. Nel caso in questione si è arrivati alla sentenza di accoglimento del ricorso del soggetto protestato da parte del giudice di pace, poi confermata in appello dal tribunale, avverso il provvedimento di rigetto della competente camera di commercio. Nel giudizio di legittimità la CCIAA soccombente nei precedenti giudizi di merito lamentava la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario in ragione del generale principio della divisione dei poteri dello stato [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto

30 Maggio 2009 - Ludmilla Karadzic


Il debitore che paga la cambiale entro 12 mesi dal protesto può chiedere la cancellazione dal RIP Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza. L'Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235). Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto - Modulo (facsimile) di domanda Cancellazione protesto cambiali [ ... leggi tutto » ]