Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto

Il debitore che paga la cambiale entro 12 mesi dal protesto può chiedere la cancellazione dal RIP

Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti.
A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di:

  • titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento;
  • fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento;
  • quietanza di pagamento in originale.

Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza.

L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235).

Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto - Modulo (facsimile) di domanda

richiesta di cancellazione protesti dal registro informatico dei protesti per pagamento effettuato entro i dodici mesi dalla levata del protesto - foglio 1

richiesta di cancellazione protesti dal registro informatico dei protesti per pagamento effettuato entro i dodici mesi dalla levata del protesto - foglio 2

Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto - Il modulo:

  • deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell'utente
  • firmato dall'avente diritto – il firmatario della cambiale, o in caso di impresa dal legale rappresentante, amministratore, ecc.

ATTENZIONE: deve essere dichiarata la data di pagamento dei singoli effetti

il modulo deve essere corredato da:

  • una marca da bollo da € 14,62 (fino ad un massimo di 12 effetti);
  • effetti in originale e fotocopie degli stessi (fronte-retro e lato della girata);
  • quietanza di pagamento in una delle seguenti forme:
    • contabile di banca (purchè siano rilevabili gli elementi identificativi dell'effetto - importo, scadenza, data di pagamento, repertorio);
    • timbro dell'istituto di credito per avvenuto pagamento, completo di data e firma del cassiere;
    • dichiarazione liberatoria del creditore (in caso di eventuali girate il creditore è l’ultimo giratario).
  • fotocopia del documento di identita’ in corso di validita’ del firmatario;
  • € 8.00 per ogni effetto di cui si richiede la cancellazione, versati in contanti o con bollettino di ccp numero 351502 (intestato alla camera di commercio- ufficio protesti- specificando la causale: ”6060”)
  • ulteriore marca da bollo da € 1,81 qualora l’importo dei diritti di segreteria sia pari o superiore a € 77,47

La quietanza, deve essere corredata di una marca da bollo da € 1,81 a meno che non si tratti di:

  • quietanza scritta sull’effetto (dall'istituto di credito, dall'ufficiale levatore, da privati);
  • quietanza prodotta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 dpr 445/2000.

Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto - fac-simile di quietanza

facsimile di quietanza

30 Maggio 2009 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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2 risposte a “Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto”

  1. Adele Minutillo ha detto:

    il mio compagno ha pagato a Vodafone entro i 12 mesi due cambiali andate in protesto. Quando siamo andati all’ufficio per la cancellazione ci hanno detto che la Vodafone doveva darci indietro le cambiali.

    Abbiamo chiamato la Vodafone ma ci hanno risposto che possono solo darci un attestato di pagamento. E’ da un anno che chiediamo queste cambiali a tutti gli uffici Vodafone, ma non c’è verso di poterle avere. Come possiamo fare per poter ottenere la cancellazione del protesto di cambiali andate in protesto e PAGATE entro i 12 mesi?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non resta altro da fare che inoltrare una diffida ad adempiere alla Vodafone, avvertendo che in caso di perdurante diniego a fornire le cambiali si procederà per il risarcimento danni conseguente alla ingiusta permanenza del nominativo nel RIP (Registro Informatico dei Protesti) oltre i dodici mesi e fino alla scadenza quinquennale.

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