contratti di prestito e di garanzia


Contratti di prestito – credito di firma

28 Giugno 2013 - Chiara Nicolai


Struttura e funzione economica del credito di firma Il servizio reso dalla Banca nell'ambito del contratto di credito di firma è quello delle cosidette fideiussioni passive cioè quelle tramite le quali la Banca assume l'impegno a pagare un determinato importo ( entro una determinata data indicata nella garanzia) a favore di un terzo (creditore) nell'interesse di un proprio cliente (debitore principale), qualora quest’ultimo non faccia fronte puntualmente alla propria obbligazione. La fideiussione rilasciata dalla Banca, è generalmente, di tipo automatico (chiamata a prima richiesta) proprio in ragione del fatto che la Banca in sede di escussione, provvede a pagare, senza eccezione alcuna restando esonerata dall'entrare nel merito di qualsiasi questione che insorgesse tra cliente e debitore. Con il credito di firma, dunque, la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte [ ... leggi tutto » ]


Contratti di prestito – credito per finanziamento in valuta

28 Giugno 2013 - Chiara Nicolai


Struttura e funzione economica del credito per finanziamento in valuta Nell'anticipo all'esportazione, in Euro o in valuta, la Banca anticipa, tutto o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti dell'acquirente estero, in relazione a forniture di merci o servizi, già effettuate o ancora da effettuare. L'anticipazione, di norma, non deve essere superiore al 80% del valore della fattura, perché sovente il compratore estero detrae sconti o note di debito per abbuoni relativi a differenza qualità/quantità. Il credito per finanziamento in valuta, per quanto attiene le importazioni, è un prestito che la Banca concede al cliente, per un periodo determinato (di norma di durata non superiore a 180 giorni) e a certe condizioni, per consentirgli di regolare con bonifico bancario o con altro strumento di pagamento internazionale (per i relativi costi valgono le condizioni di cui al paragrafo “Bonifici Esteri”), il debito nei confronti [ ... leggi tutto » ]


Contratti di prestito – credito documentario

28 Giugno 2013 - Chiara Nicolai


Struttura e funzione economica del credito documentario L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo (di norma pari all'80%) ed entro un termine temporale stabilito (di norma sei mesi), in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito. Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata [ ... leggi tutto » ]


Contratti di prestito – mutuo chirografario

27 Giugno 2013 - Chiara Nicolai


Struttura e funzione economica del mutuo chirografario Il mutuo chirografario ordinario è un contratto di prestito oltre il breve termine col quale la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro destinata a finanziare le esigenze più varie. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale ed interessi calcolati secondo un tasso variabile. Il finanziamento può essere assistito da garanzie. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento è richiesto un compenso omnicomprensivo nei casi previsti dalla legge. Qualora il prestito, con rimborso rateale, ricada nei termini previsti dalla normativa per il “credito al consumo”, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 01/09/1993 numero 385 articoli 121 e seguenti. La legge definisce “credito al consumo” la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito a favore di persona fisica, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o [ ... leggi tutto » ]


Contratti di prestito – sconto di portafoglio

27 Giugno 2013 - Chiara Nicolai


Struttura e funzione economica dello sconto di portafoglio Lo sconto è il contratto di prestito con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto di portafoglio si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione di un credito; presupposto dello sconto di portafoglio è l'esistenza di un credito non scaduto del cliente scontatario verso terzi; funzione peculiare del prestito, che con lo sconto la banca fa al cliente, è quella di consentirgli la realizzazione anticipata del credito, mediante cessione pro solvendo di esso, ovvero mediante il trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto del prestito a sconto di portafoglio possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.), crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) [ ... leggi tutto » ]