sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di cartella esattoriale ingiunzione fiscale avviso di accertamento esecutivo


Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – non obbligatoria comunicazione di iscrizione a ruolo

8 Novembre 2010 - Simone di Saintjust


La Corte di Cassazione ha ribadito che per procedere all'iscrizione a ruolo di tributi il cui versamento è stato omesso in tutto o in parte non è necessario l'invio di alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate né di Equitalia. Infatti, “tale comunicazione è prevista […] solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ossia un errore del contribuente […]. Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d'imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l'evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica «si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente» od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d'imposta (comma 4); cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e [ ... leggi tutto » ]


Notifica della cartella esattoriale – se omessa o tardiva si può chiamare in causa l’ente creditore o l’agente

7 Settembre 2010 - Antonella Pedone


Notifica omessa o tardiva della cartella esattoriale - Cosa afferma la giurisprudenza Nel caso di tardiva o mancata notifica della cartella esattoriale, il contribuente può chiamare in causa indifferentemente l'ente creditore oppure l'agente della riscossione. In tal senso, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza numero 16412 del 25 luglio 2007, si è espressa sulla individuazione del soggetto (agente della riscossione ovvero ente creditore) legittimato passivo in caso di impugnazione di avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento. I giudici di legittimità hanno affermato che "l'azione (del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria) può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi dì litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore". Ciò si ricava dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 13 [ ... leggi tutto » ]