Cartelle esattoriali – la prescrizione non si rileva d'ufficio

Lo vogliamo fare il calcolo sulla prescrizione eventuale? O è inutile, perchè se anche ci accorgessimo della prescrizione poi dovremmo darcela sui denti?

La prescrizione non si rileva d’ufficio. Un modo elegante della PA per dire “se te ne accorgi bene, altrimenti ti ho fregato come un volgare piazzista con il gioco delle tre carte …”.

Perchè avremmo dovuto far ricorso nel 2002 e nel 2005. Ora è tardi e ripensarci ci può solo mettere di cattivo umore.

E dunque ragionare sulla prescrizione non serve a niente.

Ci resta il difetto di notifica dell'atto da cui si forma la cartella esattoriale.

Ed allora, recarsi in regione o all'ADE (per le regioni che hanno con l’ADE convenzione per la riscossione del bollo) e chiedere copia conforma delle relate di notifica degli avvisi di pagamento del bollo.

In pratica bisogna verificare se l’indirizzo alla data dell'invio era quello giusto. E qui è necessario un certificato di residenza storico per controllare.

Oppure si tratta di una notifica per compiuta giacenza. Ovvero irreperibilità temporanea del destinatario. Ma allora la regione (o chi per essa) ci deve far vedere l’attestato di una raccomandata AR che doveva avvisarci della giacenza dell'atto presso l’ufficio postale o l’albo pretorio.

Ma anche in questo caso, per far valere il vizio di notifica devo presentare ricorso quando mi viene notificata la cartella. Lei non si capisce cosa abbia ricevuto da Equitalia. Una cartella? Non si invia per posta semplice. Probabilmente si tratta di una intimazione di pagamento. Ma allora, la cartella dove sta? Quando è stata notificata? Neanche quella ha ricevuto?

La procedura quando non pago:

1) notifica avviso di pagamento. Se non pago importo iscritto a ruolo.

2) notifica cartella esattoriale. Se non pago intimazione di pagamento e avvio delle procedure di riscossione coattiva.

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19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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