Cancellazione protesto cambiali – Istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione"

La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine.

Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale.

Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale

istanza di riabilitazione da presentare al tribunale competente nel territorio dove è stata effetuata la levata del protesto

La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un periodo di 10 giorni (articolo 17 legge 7.03.1996, numero 108).

La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall'Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione.

Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza.

L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235).

Modulo (facsimile) di istanza di cancellazione dal R.I.P.

richiesta di cancellazione dal registo informatico dei protesti per riabilitazione da presentare al presidente della camera di commercio industria attività artigianali
(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.

(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP numero 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.

La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell'interessato.

Per fare una domanda sull'istanza di  cancellazione presentata oltre i 12 mesi dal protesto, sul protesto, sulle restrizioni del credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti  e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

30 Luglio 2013 · Ludmilla Karadzic