Avviso di mora non preceduto dalla regolare notifica dell’atto impositivo – bisogna impugnarli entrambi
In tema di riscossione delle imposte, l'avviso di mora assolve due funzioni:
- la prima, equivalente a quella del precetto ed avente carattere necessario, consiste nell'accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.
- la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l'avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale.
Pertanto il contribuente il quale lamenti che la notifica dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notifica degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli.
In difetto, egli decade non solo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti, ma decade altresì dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall'amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge.
Così si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza numero 6721, del 4 maggio 2012.